Ospito volentieri il testo inviatomi da Luciano Belli Laura perché, come lui giustamente dice, sembra che ci si sia dimenticati della vicenda di Tor di Valle, sulla quale questo silenzio temporaneo potrebbe far dimenticare ai romani – sempre più afflitti da patologie senili in questi casi – quello che è successo e sta succedendo!
In questi giorni, infatti, la tristissima ed ignobile vicenda di via Ticino, ha dimostrato ancora una volta come i poteri forti la facciano da padroni, ma questa storiaccia ha anche evidenziato lo squallore politico di chi, per mero sciacallaggio utile in clima preelettorale, preferisca fingere di dimenticare che, se è stato possibile presentare l’immondo progetto del Presidente dell’Ordine degli Architetti per abbattere un edificio del 1930 (mentendo sulla data di costruzione), lo si deve al PRG lasciatoci in eredità da Rutelli e Veltroni, un PRG vergognoso che ha eliminato le zone “B” che impedivano le demolizioni, nonché la modifica delle sagome e dei prospetti! Inoltre, se l’attuale giunta non ha potuto appellarsi all’esistenza di un vincolo di tutela, per impedire l’abbattimento, lo si deve al Soprintendente (incarico politico e non di merito) che, nel 2014, senza nemmeno fare lo sforzo di documentarsi sull’età dell’edificio, ritenne lo stesso privo di valore … condannandolo a morte.
Gli speculatori romani e tutti i personaggi che stanno muovendo i propri tentacoli sulla città ringraziano tutti coloro che si sono prodigati in questi anni affinché la città della “grande bellezza” si dotasse di un piano e di soprintendenti così innamorati degli interessi privati, piuttosto che della loro città!
Proprio alla luce di quanto detto, quindi, vi invito a leggere il testo di Luciano dedicato alla vicenda di Tor di Valle.
In chiusura di testo, come richiesto dall’autore, si riporta il parere integrale del Soprintendente Prosperetti.
Piano Piano … senza spingere (di Luciano Belli Laura)
Occorre sapere che il 22 aprile 2012 venne stipulato l’atto di compravendita di 546.965 m2 di terreno, sito a Roma in Via del Mare al km 9,300, con soprastante impianto sportivo adibito al trotto, denominato e noto come “Ippodromo Tor di Valle”, nel quale il trasferimento della proprietà e l’importo pattuito, furono subordinati alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2013, d’un Accordo di Programma e di Intesa avente ad oggetto la “proposta di intervento e trasformazione dell’Area”.
Occorre, inoltre, riconoscere a Ferdinando Imposimato il merito d’aver evidenziato, con Atto di Significazione e di Intervento nel procedimento – ex art. 9 DLgs 241/1990, nuove pattuizioni di compravendita sottoscritte il 25 giugno 2013 (cioè in data antecedente il termine di scadenza posto alla condizione suddetta), dalle stesse parti ed innanzi al medesimo notaio. Con l’efficacia immediata del trasferimento della proprietà, si specificò che la parte corrispondente a € 21milioni dell’importo totale concordato e confermato in € 42milioni, fosse dovuta al verificarsi d’un determinato “Evento”. Ed i 21milioni fossero dati solo nel caso ci fosse “la stipula di una Convenzione Urbanistica che approvi, autorizzandone la realizzazione sull’area in oggetto, e/o su una porzione della stessa, un progetto di sviluppo come presentato dalla società ‘Eurnova s.r.l.’ o da suoi aventi causa”. E l’emerito Presidente sostiene: “senza l’apposizione d’alcun limite di tempo”.
Da questa premessa, pertanto, occorre partire per comprendere l’evolversi dell’evento finalizzante la compravendita dei terreni a Tor di Valle e del loro trasferimento da SAIS spa ad EURNOVA srl. Articolandone l’esposizione così:
la proposta di Eurnova srl appare oscenamente e furbescamente speculativa allorquando l’impianto sportivo per Roma-calcio diventa lo “Stadio della Roma o di Totti”, alla cui realizzazione tifosi e fan subordinano tutto;
- benché la DAC 132/2014 ne riconosca il pubblico interesse, il progetto di stadio viene “bocciato” in Conferenza di servizi, svolta nei tempi di legge, sia per vari “motivi ostativi” sia per mancanza di procedimenti prodromici, quali VIA e VAS;
- il conseguente “preavviso di diniego” (equivalente ad un NO chiaro e tondo) è comunicato al proponente il 5 aprile 2017;
- avvertendo puzza di bruciato, il proponente coinvolge quattro ex-dissenzienti, o “deficienti” o “delinquenti” se consenzienti, nell’annuncio d’un accordo tra privato e pubblica amministrazione per presentare un nuovo progetto;
- molti pensano sia solo un’avventura propagandistica; tuttavia, la proposta di UnoStadioFattoBene sottoscritta da Raggi-Parnasi-Baldissoni viene presa in considerazione, anche per evitare di “bocciare” lo stadio impossibile da approvare;
- la Legge 241/1990 consente al proponente di presentare entro dieci giorni dal “preavviso di diniego” inviato il 5 aprile, quindi entro il 15 aprile, le proprie osservazioni al rifiuto dell’amministrazione procedente che, poi, può chiudere il procedimento, avviato il 12 settembre 2016, con una delibera della giunta regionale;
- Eurnova srl, però, in soli 10 giorni non può trasformare in progetto definivo quello astutamente annunciato il 24 febbraio;
- un procedimento parallelo di vincolo MiBACT, scadente al 120° giorno dalla sua proposizione avvenuta il 15 febbraio, viene considerato dai responsabili del procedimento sullo stadio come “dirimente” e, pertanto, al proponente è consentito di presentare entro il 15 giugno (cioè dopo ben settanta giorni) sia le osservazioni alla bocciatura del progetto già esaminato, sia il nuovo progetto annunciato e, magari, corredato di pubblico interesse;
- trattasi d’azzardo bello e buono giacché il MiBACT, in qualsiasi momento precedente il 15 giugno, potrebbe decidere di chiudere comunque (archiviando o accettando la proposta avanzata fin dal 15 febbraio) il procedimento di vincolo, togliendo al procedimento sullo stadio ogni giustificazione per restare aperto oltre il 15 aprile;
- tutto, invece, va come auspicano fan e tifosi; il 15 giugno, in Regione arriva: il “progetto definitivo adeguato” al nuovo corso grillopardesco; la “conferma” del pubblico interesse con DAC n. 32 del 14 giugno; l’archiviazione del vincolo MiBACT;
- così, il “gioco dell’oca” riprende con l’apertura d’una Conferenza di servizi semplificata asincrona che, in soli 45 giorni deve valutare se il “progetto definitivo adeguato” supera i motivi ostativi sollevati dai rappresentanti unici delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, avviata il 3 novembre ’16 e chiusa il 3 marzo ’17, per valutare il precedente progetto;
- i suddetti rappresentanti, ai sensi della Legge 241/1990, modificata ed integrata nel 2016 dal ministro Marianna Madia, devono esprimere sul “progetto definitivo adeguato” un motivato “si” oppure un motivato “no”, netti e chiari;
- dalla lettura dei pareri, pubblicati integralmente solo dal 10 settembre a seguito d’inviti a maggior “trasparenza”, alcuni osservatori non tifosi vi enucleano sia ben pochi assensi per i miglioramenti autonomamente apportati alla volumetria del business park ed affini, sia diversi netti dissensi per le inadeguate previsioni infrastrutturali dell’area;
- e pare, soprattutto, decisamente negativo il parere della Soprintendenza che richiede una “nuova soluzione progettuale” sottesa a rispettare tanto i valori ambientali quanto le presenze architettoniche, adesso assoggettate al procedimento di riconoscimento del diritto d’autore;
- al termine della suddetta consultazione semplificata, tutti sperano che nei pareri espressi dai rappresentanti dello Stato, della Regione, da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana omonima sia considerato se risultavano qualitativamente (giammai, quantitativamente) prevalenti i pareri positivi o quelli negativi;
- con la prevalenza del “sì”, sarebbe scontata la conclusione positiva del procedimento e, poi, la concessione del “titolo abilitativo” alla realizzazione delle opere progettate; se, invece, prevalessero i “no” si invierebbe al proponente altro “preavviso di diniego” e, dopo i 10 giorni prescritti per le osservazioni, si chiuderebbe il “gioco” con delibera della giunta regionale;
- non sapendo (o non volendo) dire se prevalgono i “no” oppure i “sì” conviene lavarsene le mani considerando i pareri solo di diversa natura ovvero ovviamente non omogenei;
- così il procedimento non deve concludersi né con la bocciatura né con l’approvazione del “progetto definitivo adeguato”;
- tale pilatesca decisione, tuttavia, necessita d’adeguata giustificazione da rendere prima o poi di pubblico dominio;
- ossia da tener oscura sino a che poter scrivere “le valutazioni risultano spiccatamente eterogenee e presentano particolari complessità, nonché articolate e corpose richieste di integrazioni e/o modifiche, di portata tale da doversi ritenere indispensabile un adeguamento del progetto da sottoporre successivamente all’esame della Conferenza di servizi, ai fini della conclusione del procedimento avviato ai sensi della legge 147/2013, art. 1 commi 304 e 305”;
- analogamente in silenzio totale, il proponente provvede al singolare adeguamento del “progetto definitivo adeguato”;
- inoltre, non servono altri passaggi in Assemblea capitolina, giacché la Regione scrive testualmente: “la nuova soluzione progettuale, finalizzata al superamento dei dissensi espressi in merito al progetto esaminato in Conferenza di servizi, reca elementi di novità che necessitano di apposita valutazione nella medesima sede procedimentale”;
- e nel medesimo procedimento, come prescritto dall’art. 62 della Legge 96/2017, adesso viene unificato sia il procedimento prodromico di V.I.A. sia l’indispensabile procedura di Variante Urbanistica caratterizzante l’inizio di questa singolare tiritera;
- ma non la V.A.S. che il legislatore pare aver dimenticato nell’opera di snellimento ad Pallottam delle procedure autorizzative;
- e neppure il procedimento attivo al MiBACT in merito al riconoscimento del diritto d’autore, annunciato dal Soprintendente;
- così, senza l’apposizione d’alcun limite di tempo, in Conferenza di servizi si vedrà se i “sì” prevarranno sui “no”; o viceversa.
Il parere di Soprintendente Francesco Prosperetti
MiBACT-SS-COLOSSEO TUTELA
0021426 04/08/2017
- 04.04.19/27
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri […]
per il tramite del Mibact […] alla Regione Lazio Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti
e p.c. A MiBACT – DGABAP
MiBACT – DGAACP
Oggetto: Roma Capitale. Stadio della Roma in località Tor di Valle
Osservazioni della Società proponente EURNOVA srl ai sensi dell’art.10 bis legge 241.90 e ss.mm.ii. alla Determinazione n. G04342 del 5.04.2017 di conclusione della Cds decisoria
Con riferimento alla nota di codesta Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, […]
In merito all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale e di prescrizione di misure di tutela indiretta relative alla porzione dell’immobile denominato “Ippodromo di Tor di Valle” ed all’area ad esso circostante, […]
Ciò premesso, […]
A tale riguardo si aggiunge che in data 22 giugno 2017 la associazione Italia Nostra Onlus ha proposto Ricorso Gerarchico alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii., trasmesso alla Soprintendenza con nota prot. n. 19020 del 27.06.2017, assunta al prot. n. 16701 del 4.07.2017, avverso la archiviazione della proposta di vincolo.
Conseguentemente la scrivente, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla lettera circolare n. 49 del 3.11.2015 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 20090 del 26.07.2017 ha inviato alla Direzione Generale ABAP – Servizio III le proprie controdeduzioni in merito al ricorso, rilevando l’inammissibilità del ricorso ed argomentando con controdeduzioni le affermazioni contenute nel ricorso depositato; altresì, con riferimento alla nota prot. n. 20879 del 18.07.2017 con la quale la Direzione Generale ABAP – Servizio III comunicava che la proposizione del ricorso avrebbe comportato la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e l’applicazione in via cautelare delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV del Titolo del medesimo decreto, la scrivente, con propria nota prot. n. 20179 del 26.07.2017, ha ribadito l’inammissibilità del ricorso, non configurandosi nella fattispecie le condizioni previste dall’art. 16 co 1) per la proposizione del ricorso medesimo, né tantomeno ritenendo applicabili le salvaguardie previste dal medesimo art.16 co 2).
Sempre in merito alle tribune dell’Ippodromo di Tor di Valle, in data 10 luglio 2017 è stata richiesto dalla architetto Maria Clara Garcia Lafuente, in qualità di erede, figlia dell’architetto Julio Garcia Lafuente, progettista insieme agli ingegneri Gaetano Rebecchini e Aicardo Birago, della struttura dell’Ippodromo di Tor di Valle, il riconoscimento dell’importante carattere artistico ai sensi dell’art. 20 comma 2) e 23 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore. In proposito il DPCM del 29 agosto 2014 n. 171, art. 16, co 2), attribuisce la competenza della dichiarazione dell’importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 633 del 1941 e dell’art. 37 del D.Lsg 42/04 e ss.mm..ii alla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane; la Soprintendenza, in fase endoprocedimentale, cura l’espletamento degli atti istruttori, dà comunicazione di avvio del procedimento e pertanto, con nota prot. n. 19379 del 20.07.2017, la scrivente ha dato comunicazione dell’avvio della procedura, ai sensi degli art. 7 e ss della legge 241/1990 e ss.mm.ii. L’istruttoria è in corso ed è tesa ad accertare in via preliminare la procedibilità della richiesta.
Con riferimento alla trasmissione delle osservazioni del soggetto proponente Eurnova Srl […]
Si premette che in merito al progetto sottoposto alla conferenza di servizi relativa all’approvazione dell’intervento “Roma Capitale […]
Ulteriormente la stessa Soprintendenza aveva espresso […]
Le criticità conseguenti alle implicazioni del progetto riguardavano, in via sommaria: […]
Il progetto oggi denominato “Stadio della Roma Tor di Valle”, modificato e aggiornato, ha previsto una diminuzione della volumetria della componente privata (riduzione del 50% delle SUL del c.d. “business park”), con una significativa riduzione della superficie fondiaria e riduzione delle superfici di parcheggio a raso, l’incremento delle superfici a verde, modifica ai collegamenti infrastrutturali viari, modifiche ai parcheggi multipiano, inserimento di collegamenti pedonali e ciclabili sia da/verso la stazione di Tor di Valle sia da/verso stazione della Magliana, nuovo sistema di infrastrutture e servizi, sistema di ciclabilità dell’area.
VARIANTE URBANISTICA
Anche alla luce delle nuove modifiche apportate dal DL 24 aprile 2017, art.62 comma 2-bis) che prevede la Conferenza dei servizi decisoria di cui all’art. 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale […]. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile”, la scrivente è del parere che codesta Amministrazione debba chiarire i tempi e le modalità con la quale dovrà essere conclusa la procedura di VIA, in sede unificata, risultando necessario alla fine della conclusione positiva della VIA il completamento della procedura di variante urbanistica.
ASPETTI ARCHEOLOGICI
L’intervento interessa un territorio di alto interesse archeologico, caratterizzato da presenze diffuse, sottoposte a tutela nel PTPR relative ad infrastrutture fluviali e idrauliche, assi viari di primaria importanza quali l’Ostiense, scoperta, conservata e valorizzata in ampi tratti, e l’antica Laurentina, pertinenze funerarie anche monumentali, il cui arco cronologico – dall’età del bronzo alla tarda età imperiale – è stato confermato dai recenti ritrovamenti di questa Soprintendenza in destra orografica del Tevere, nonché nella zona interessata dai lavori di messa in sicurezza del Fosso di Vallerano (D.D.R. 12.1.2016): i ritrovamenti sono stati valorizzati in spazi museali e divulgati in pubblicazioni scientifiche (peraltro consultabili in rete) e convegni anche internazionali oltre che attraverso l’allestimento di mostre.
L’attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico è stata richiesta con nota prot. 4035 del 06/10/2016, e successivamente in sede di Conferenza di Servizi del 24 novembre (si veda verbale consultabile in rete nel sito Regione Lazio trasparenza stadio), nonché nel parere finale consegnato al Rappresentante Unico dello Stato. La c.d. archeologia preventiva è una procedura, normata da fattispecie giuridiche precise e non semplicemente uno studio archeologico. Prevede infatti, Mibct n 10 del 2012 una fase prodromica di documentazione che esamini gli effetti delle opere di progetto sul paesaggio archeologico con carte di rischio specifiche, che relazionino altimetricamente e planimetricamente gli interventi con le evidenze archeologiche note e prevedibili. Attraverso consultazioni con la Soprintendenza competente si redigono i progetti di indagine archeologiche.
Nel caso in esame, la procedura di valutazione dell’archeologia preventiva deve relazionare quindi macroscopicamente e nel dettaglio i seguenti temi del tutto assenti nel documento presentato:
1) l’intervento sull’Ostiense (studiato nel dettaglio nel progetto dell’opera moderna), considerando la via consolare nella sua realtà complessiva di tracciato e pertinenze funerarie, ampiamente nota a partire dal III miglio fino alla linea di costa (la pavimentazione è visibile sul ponte infra e scoperta nei successivi tratti a Casal Bernocchi e viadotto Acilia) pertanto nella sua articolazione altimetrica fino ad una graficizzazione dell’interferenza delle quote di progetto;
2) l’intervento sul ponte cosiddetto dell’Arca deve essere dettagliato in elaborati specifici, dal momento che nelle relazioni tecniche vengono citati interventi di palificazione e abbassamento delle quote nelle aree adiacenti alla struttura;
3) l’intervento di messa in sicurezza del Fosso di Vallerano e del fosso dell’Acqua Acetosa interferisce sicuramente con il percorso della via Laurentina, vincolato con D.D.R. 12/01/2016, sia nei pressi del ponticello sottostante il poggio del Castellaccio (di cui si accenna semplicemente una demolizione e ricostruzione) nonché presso via Decima come rivelato nei carotaggi eseguiti dalla committenza a scopo edificatorio che hanno verosimilmente intercettato il percorso della antica strada presso un ipotetico attraversamento del Fosso di Vallerano tra il V e VI miglio;
4) deve essere infine trattato lo studio del corso del fiume come via di transito e di commercio, nonché asse di popolamento e la possibilità quindi di verificare l’esistenza di eventuali approdi e/o vie di alaggio antichi.
In ordine alla concretizzazione della procedura, ripetutamente richiesta, deve essere trasmesso un atto a firma del RUP in accordo con le amministrazioni procedenti nonché beneficiarie delle opere che:
1) proponga un progetto di indagine con metodologia e voci specifiche (indicazioni delle aree, tipologia di scavo e ipotesi di profondità e quantità, definizione delle voci di spesa e delle figure professionali ) inserito in un cronoprogramma
2) si assuma la responsabilità della risoluzione di rimandare l’attivazione della procedura di verifica di interesse archeologico ex artt. 25 – 26 del DLgs 42/04 art. 38 e 50/2016 arrtt 25 26 in sede di progetto esecutivo, precisando però, che ogni eventuale problematica e/o ritardo nella realizzazione dell’opera conseguente ai tempi di attuazione delle indagini preventive e/o a richiesta di modifiche anche sostanziali della soprintendenza sulla base dei risultati di tali indagini resterà in capo alla loro amministrazione e o committenza ma condividendo tale risoluzione con amministrazioni procedente e beneficiaria delle opere pubbliche.
PRESSIONE EDIFICATORIA
Si evidenzia che tra le varie motivazioni fondanti del pronunciamento negativo di questo ufficio, la proposta della realizzazione delle tre torri di Liebeskind di un’altezza di circa 220 mt, fulcro del Business Park, visibili da Belvedere e punti panoramici, rappresenta sotto l’aspetto estetico percettivo una forte negatività, andando a configurarsi come fulcro visivo, con una prepotente emergenza rispetto all’intorno, così da diventare valore identitario e storico culturale nella percezione futura di questa parte di città, e alterando molte visuali storiche, le cui componenti sono “invarianti” connotanti gli scenari identitari di Roma Centro Storico (visuali dal Pincio, dal Vittoriano ecc.), in contrasto con la Recommendation on the Historic Urban Landscape del 2011 dell’UNESCO. L’intero progetto esaminato si poneva quale fondale dei quadri panoramici godibili da più punti di vista, anche dall’interno del perimetro Unesco, ed interferiva visivamente con i beni culturali presenti in ambito distanziale più o meno prossimo.
Sotto questo aspetto, l’eliminazione delle torri e la riduzione delle volumetrie, elimina uno dei motivi di contrasto tra la realizzazione dell’opera e i valori paesaggistici dell’area.
Ulteriore aspetti positivi risultano essere la diminuzione e lo spostamento di parcheggi, della viabilità ed di alcune porzioni di edificazione. Anche le modifiche apportate alle infrastrutture stradali sembrerebbero apportare alcuni miglioramenti dell’inserimento nel contesto, eliminando e/o attenuando alcuni forti criticità ed interferenze con aree e beni tutelati, con particolare riferimento alla non realizzazione del Ponte carrabile ed il connesso svincolo autostrada A91.
In considerazione delle dimensioni non ordinarie dell’intervento si ritiene tuttavia che non sia stato considerato l’impatto cumulativo sul paesaggio indotto dall’insieme delle trasformazioni che interessano l’ambito di area vasta circostante, con particolare riferimento al Ponte dei Congressi e alle opere connesse alla realizzazione dello stesso, soprattutto in relazione alle proposte di parchi e trasformazioni delle rive del Tevere e dal complessivo problema annesso alla gestione di dette aree.
INCIDENZA SULLA NATURA DEI LUOGHI
Apprezzabile l’incremento di aree a verde pubblico, la sistemazione delle golene del Tevere ed il nuovo sistema di ciclabilità dell’area che rispetto al precedente progetto garantisce una maggiore conservazione dell’aspetto morfologico naturale, anche se ancora caratterizzata da una enfatizzazione dei caratteri ricreativi sulle sponde del corso d’acqua che frammentano la continuità della rete ecologica primaria.
Si sottolinea a tale proposito la irreversibilità degli interventi sulla consistenza del patrimonio naturale, con una sostanziale alterazione della continuità dei sistemi vegetazionali esistenti.
Molte opere infatti incidono sulle fasce ripariali del fiume e parte delle opere proposte ricadono all’interno dei 150 mt di rispetto del fiume Tevere (vincolo art. 142 co. 1 lett. c) D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.); la conformità di questi interventi viene asserita dal proponente nella constatazione “che per la porzione eccedente i 50 mt dal corso d’acqua è stata accolta la proposta comunale di modifica del PTP e pertanto la conformità paesaggistica viene determinata dalla conformità urbanistica del progetto”. A tale riguardo si rileva nuovamente che nella porzione dell’ansa interessata dall’intervento edificatorio, è stata accolta nel 2007 la proposta comunale P865 (XII-I) di modifica dei PTP, che rimanda alle norme dell’art. 81 delle NTA del PRG controdedotto nel 2006 (pertanto la norma non può riferirsi all’art. 87 dell’attuale PRG approvato citato dal proponente). Gli standard ed i parametri urbanistici-ecologici citati nell’art. 81, che si riferisce esclusivamente al Verde Privato Attrezzato, non corrispondono per tipologia e per scala dimensionale alle previsioni del progetto.
La proposta di modifica accolta permette inoltre la deroga alla fascia di rispetto dei 150 metri dei corsi d’acqua prevista dalle Norme del PTRG, art 35, c. 8). Tale deroga riguarda le zone omogenee C, D, ed F definite dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del PTP e dalla Legge Regionale 24/98.
Alla data di approvazione del PTP 15/8, coincidente con la Legge Regionale n. 24 del 1998, l’area dell’intervento ricadeva nella zona omogenea G5, pertanto al di fuori delle zone derogabili. Inoltre, sempre in base al comma 8, la deroga alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua si applica anche per le aree individuate dal PTPR, ma solo in caso di comprovata esistenza di aree edificate continue.
TRIBUNE DI TOR DI VALLE E STADIO
Relativamente alla proposta di demolizione delle tribune di Tor di Valle, la scrivente non può che sottolineare che tale intervento comporta la perdita irreversibile di un’opera di architettura contemporanea di notevole rilievo, che nonostante il forte degrado, ancora presenta integre e ben identificate le strutture in cemento armato testimonianza tecnologicamente ardita ed avanzata per l’epoca di costruzione.
La questione dell’Ippodromo è stata ampiamente affrontata dalla scrivente e la perdita dello stesso quale architettura contemporanea di rilievo è stata indicata anche nelle sintesi finali tra le motivazioni dei pareri negativi, resi a suo tempo dalla Soprintendenza (VIA – prot. n. 2251 del 6.02.2017 e Cds prot. n. 3050 del 15.02.2017).
La collocazione del sedime dello Stadio, oltre a comportare la perdita di un impianto sportivo rilevante quale prototipo architettonico dal punto di vista tipologico strutturale, introduce un elemento di forte connotazione particolarmente prossimo al fiume, del quale compromette il carattere naturale del tratto interessato. Un settore pari a circa un quarto del volume dello Stadio, con annesse infrastrutture stradali e parcheggi, ricadono nella fascia tutelata del fiume Tevere. In nessun’altra parte di Roma elementi così alti sono tanto prossimi al fiume; qui – a pochi metri – ci sono sponde naturali, con vegetazione ripariale fortemente caratterizzata, e un letto scavato che conferisce al corso d’acqua la sua connotazione di segno “inciso”.
Ciò premesso alla luce della revisione del progetto, al decadere di molte criticità riscontrate ma al contempo nel permanere aspetti di contrasto sotto il profilo della compatibilità dell’intervento, la scrivente, fatte salve le determinazioni di competenza delle amministrazioni comunale e regionale in merito al rispetto da parte del nuovo progetto dell’interesse pubblico ed alla sostenibilità della modifica dell’aspetto complessivo delle opere pubbliche rispetto alla dichiarazione di pubblico interesse assunta da Roma Capitale, ritiene che la nuova soluzione progettuale possa essere sottoposta all’esame di una nuova seduta della conferenza dei servizi decisoria nell’ambito dello stesso procedimento ex legge 147/2013, nel rispetto dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., richiedendo fin d’ora, con spirito di leale interlocuzione con la parte privata, una modifica progettuale che operi verso una soluzione architettonica che coniughi la conservazione della testimonianza delle tribune dell’Ippodromo e la maggiore permanenza dei caratteri distintivi dei sistemi naturali delle sponde del Tevere anche all’interno dei 150 mt di rispetto, con le nuove strutture del progetto, con organico ed armonico inserimento delle preesistenze in una nuova configurazione dell’area, nonché l’imprescindibile adeguamento al rispetto alle norme di archeologia preventiva previste dal codice appalti artt 25 26 e Dlgs 42/04 art 28 (che attualmente si configura come omissione procedurale rispetto alla circolare MiBACT n. 10 del 2012).
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesco Prosperetti
Si sottolinea che tale parere, il 7 agosto 2017, dal Rappresentante unico delle amministrazioni statali, Cons. Carlo Notarmuzi, è sintetizzato così:
Vista la lettera n. 24292 del 4 agosto 2017, con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha, tra l’altro, “ritiene che la nuova soluzione progettuale possa essere sottoposta all’esame di una nuova seduta della conferenza dei servizi, richiedendo fin d’ora, con spirito di leale interlocuzione con la parte privata, una modifica progettuale che operi verso una soluzione architettonica che coniughi la conservazione della testimonianza delle tribune dell’ippodromo e la maggiore permanenza dei caratteri distintivi dei sistemi naturali, delle sponde del Tevere”;
che FORNISCE
le valutazioni di competenza della amministrazione dello Stato, con le condizioni richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota n. 9062 del 2 agosto 2017, nonché alla luce delle richieste di cui alla lettera n. 24292 del 4 agosto del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo.
Le osservazioni, le prescrizioni e le condizioni contenute nei pareri dalle amministrazioni rappresentate, sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.
PONTE DI TRAIANO E LEGGE PONTE.
Cinquant’anni fa, il legislatore estese l’obbligo della “licenza edilizia” a tutto il territorio comunale e la subordinò all’esistenza delle “opere di urbanizzazione”: “La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza”. [comma 6, art. 10 L. 765/1967]
Quarant’anni fa, il legislatore ritenne che “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a Concessione da parte del sindaco” [art. 1 L. 10/1977] e, pertanto, precisò che: “Fino all’approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l’impegno dei concessionari a realizzarle“. [comma 5, art. 13 L. 10/1977]
Sedici anni fa, il decreto del Presidente della Repubblica [D.P.R. 380/2001] annullò gran parte dei riferimenti dell’urbanistica regolativa e spianò la strada all’urbanistica concertata (o, peggio, contrattata). Con la quale solitamente sono realizzate immonde speculazioni residenziali, commerciali, terziarie. Ovunque.
Quattro anni fa, il legislatore ha prescritto come realizzare stadi di proprietà: sia snellendo le procedure sia privilegiando l’ammodernamento degli impianti esistenti, anziché la loro costruzione ex novo. [comma 303-304-305 art. 1 L. 147/2013] Cosicché, un proponente privato (Eurnova srl) ha potuto presentare un progetto di trasformazione del terreno, solo in parte acquisito ma totalmente privo d’adeguate opere di urbanizzazione. Nel primo studio di fattibilità c’era lo stadio (30.140 m2, pari al 61% del totale) e il business park (19.635 m2, pari al 39% del totale). La pubblica amministrazione ha contrattato con il privato la realizzazione delle opere d’urbanizzazione indispensabili e modifiche allo studio di fattibilità comportanti lo stadio (49.000 m2, pari al 13% del totale) e il business park più affini (336.000 m2, pari al 87% del totale). Nella delibera [D.A.C. 32/2004] assegnante il “pubblico interesse” alla colossale abbuffata speculativa, c’era addirittura il limite di tolleranza di 354 mila metri quadri di superficie utile lorda: in compensazione per le opere d’urbanizzazione. Comprendenti il Ponte di Traiano.
Dal 3 novembre ’16 al 3 marzo ’17, tuttavia, il progetto è stato esaminato in Conferenza di Servizi regionale decisoria. Indi, il 5 aprile ’17, per vari “motivi ostativi” e per mancata conclusione di procedimenti prodromici, al proponente è stato inviato il “preavviso di diniego” alla realizzazione delle opere. E la Giunta regionale avrebbe definitivamente “bocciato” il progetto al ricevimento delle “osservazioni” del proponente. Recapitabili entro dieci giorni: entro il 15 aprile ’17. [art. 10-bis L. 241/1990]
Recapitate, invece, dopo settanta giorni: il 15 giugno ’17. Con formale richiesta di nuova Conferenza di Servizi decisoria per esaminare il nuovo progetto definivo adeguato al nuovo corso grillopardesco. Ch’era stato annunciato il 24 febbraio quando si sentiva aria di bruciato. Ch’è stato confezionato prevedendo lo stadio (35.500 m2, pari al 17% del totale) e il business park più affini (176.000 m2, pari al 83% del totale). Senza il Ponte di Traiano. Ovvero, con il Ponte di Traiano non finanziato dal proponente, a cui è stata concessa meno cubatura in compensazione. Senza, però, la rimozione dei principali motivi ostativi all’approvazione del precedente progetto. Senza, tuttavia, la definizione dei procedimenti prodromici; giacché, ora, unificati (la V.I.A.) o demandati (la Variante Urbanistica) a quello principale, da nuovissime apposite norme. [art. 62 L. 96/2017]
Tale nuovo “progetto definitivo adeguato”, comunque, ha tenuto aperto il procedimento che, ai sensi della “legge sugli stadi”, doveva terminare con delibera regionale entro centottanta giorni dalla presentazione in Regione, fatta il 12 settembre ’16, del primo progetto definitivo. Infatti, nei quarantacinque giorni successivi al 22 giugno ’17, una nuova Conferenza di servizi asincrona semplificata ha esaminato il nuovo “progetto definitivo adeguato”, onde accertare se ha superato i motivi ostativi del precedente. E, quindi, se nei pareri espressi dai rappresentanti dello Stato, della Regione, di Roma Capitale e della Città Metropolitana omonima risultavano qualitativamente (non quantitativamente) prevalenti i pareri positivi o quelli negativi. Con la prevalenza del “sì”, sarebbe scontata la conclusione positiva del procedimento e la concessione del “titolo abilitativo” alla realizzazione delle opere progettate; se, invece, prevalessero i “no” s’invierebbe il “preavviso di diniego” al proponente e, dopo i dieci giorni prescritti per le osservazioni, la giunta regionale potrebbe fischiare la fine dei giochi.
Non sapendo (o volendo) accertare la prevalenza di assensi o dinieghi, ci si lava le mani: considerando pareri di diversa natura tautologicamente non omogenei: eterogenei. Così, il procedimento può continuare. E il 15 settembre ’17 s’apprende che: “le valutazioni risultano spiccatamente eterogenee e presentano particolari complessità nonché articolate e corpose richieste di integrazioni e/o modifiche, di portata tale da doversi ritenere indispensabile un adeguamento del progetto da sottoporre successivamente all’esame della Conferenza di servizi ai fini della conclusione del procedimento avviato ai sensi della legge 147/2013, art. 1 commi 304 e 305”. Ossia, come già detto, avviato il 12 settembre ’16: circa da un anno!
La nuova Conferenza di servizi decisoria inizia il 29 settembre, in forma simultanea e modalità sincrona, per la “valutazione dell’adeguamento progetto definitivo relativo allo Stadio della Roma a Tor di Valle, consegnato dal soggetto Proponente Eurnova s.r.l. in data 8 settembre 2017, acquisito al protocollo regionale (…), a riscontro della nota regionale (…).” E, nota bene, precisando che: “Tale progetto costituisce adeguamento a conclusione del contraddittorio con il soggetto Proponente avviato con la Comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 trasmessa con nota (…), alle osservazioni delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, indetta dalla Regione Lazio in data 12 settembre 2016, con atto (…), e conclusasi negativamente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti, con Determinazione n. G04342 del 5 aprile 2017, contenente i motivi ostativi all’approvazione del progetto ed alla conclusione del procedimento avviato ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305.”
[segue]
SENZA PIÙ NUOVI PONTI SUL TEVERE, SI PASSERÀ IL RUBICONE ? [vedi prima parte qui]
Dal laconico verbale della Conferenza di servizi, s’evince che il “procedimento si dovrà chiudere entro i 90 giorni previsti dalla legge”, che ci saranno altre due sedute dopo quella iniziale del 29 settembre, e che entro il 16/10 si dovevano presentare ulteriori integrazioni al “progetto definitivo adeguato” al nuovo corso grillopardesco in Campidoglio, e poi ancora adeguato alle richieste regionali. Ermeticamente, inoltre, si dà conto che: – “il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) fa sapere che ha richiesto maggiori dettagli sugli svincoli che riguardano il raccordo anulare e più in generale un approfondimento sullo studio del traffico”; – “l’Area Metropolitana di Roma invece chiede se ci sarà un approfondimento sul tema della mobilità”; – “il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) esplicita la richiesta già avanzata di integrazioni relative alla fascia di rispetto del Tevere e il conseguente impatto paesaggistico e quelle sulla vicenda delle indagini archeologiche preventive”. [vedi, sito trasparenza stadio Regione Lazio]
La prima seduta della CdS decisoria regionale “farsa” termina dopo “lungo e articolato ascolto” dei delegati di Associazioni e Comitati dei cittadini. Sui media, tuttavia, s’avvicendano proposte, rumors, avances. Come dopo rilevanti partite di calcio. È utile, per ora, far cenno solo a quelle inerenti le opere d’urbanizzazione. Rammentando che, nel caso di “impianti sportivi privati”, come quello de quo, la realizzazione di esse “precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio” ed è convenuta in Convenzione, ai sensi della recente integrazione della c.d. “Legge stadi”. [confronta: lettera a), comma 2, art. 62 L. 96/2017 e comma 303-304-305 art. 1 L.147/213]
Su “il Tempo” del 14/10, trascurando che la CdS non valuta un work in progress, F. M. Magliaro considera che, se la Conferenza di Servizi ripristinasse il Ponte di Traiano e le connesse cubature in compensazione, “… il costo totale del progetto salirebbe di nuovo a 1 miliardo e 700 milioni dai 900 milioni di oggi”. E, financo, ne dà i numeri: “qualora si verificasse effettivamente questo scenario, questo non vorrebbe dire reintrodurre le Torri di Libeskind nel progetto. (…) Quindi, invece delle tre torri da 200 metri di altezza in media, potremmo avere ancora le 18 palazzine: magari ciascuna da 20 piani invece che da 7 “. [vedi, blog di F.M.M.]
Su “il Messaggero” del 18/10, confondendo i veri motivi ostativi della “bocciatura” del primo progetto definitivo e riferendo sulla posizione dell’assessorato in merito ai due ponti dei Congressi e di Traiano, L. De Cicco dà notizia che “tra i tecnici del Campidoglio e i funzionari di governo” si discuterebbe “il piano segreto della giunta M5S per salvare l’operazione calcistico-immobiliare da una nuova bocciatura“: finanziando il Ponte di Traiano (costo € 93 milioni) con i fondi già stanziati dalla collettività per il Ponte dei Congressi, che finirebbe in stand-by e nel progetto definitivo dello stadio verrebbe soppresso. Analogamente alla tesi capitolina che lo preferiva al Ponte di Traiano [vedi, la Penna degli altri di laroma24.it]
Su “Urloweb,com” del 20/10, confrontando il progetto dell’Amministrazione Marino con quello della pentastellata Raggi, Leonardo Mancini riconosce che “l’urbanistica (contrattata, ndr) è fatta di pesi e contrappesi”: cosicché riducendo da 354mila m2 a 212mila m2 la superficie utile lorda complessiva, “salta il ponte di Traiano (collegamento con l’autostrada Roma-Fiumicino) e il prolungamento della metro B, superato (così sembra) con l’acquisto di alcuni treni da destinare alla Roma-Lido, sul cui ammodernamento è tornata la totale incertezza”. Se, invece, la Regione ed il MIT ritenessero il Ponte di Traiano indispensabile, sarebbe assai problematico il reinserimento nel progetto del Proponente e del Campidoglio, facente ora affidamento solo sul Ponte dei Congressi. Tra le possibilità avanzate da alcuni quotidiani, però, ci sarebbe anche quella d’una partecipazione pubblico-privata: “assieme ai fondi provenienti dalle casse dello Stato, si affiancherebbero quelli dei proponenti, probabilmente con un tornaconto in cubature”. Cosa che il Comune pentastellato potrebbe non accettare. [vedi, Urlo n. 150 ottobre 2017]
A “retesport”, ancora il 20/10 e proprio F. M. Magliaro, sottolinea giustamente che nella “Convenzione Urbanistica” obbligatoria si dovrà sottoscrivere seriamente e precisamente la contemporaneità tra opere private ed opere pubbliche o di urbanizzazione. Indi, riesamina tutte le ipotesi di previsione progettuale e finanziaria del Ponte di Traiano apparse sui media, nei giorni precedenti. Indicando i motivi per cui non sono praticabili. Quella apparsa su “il Tempo” del 14/10: ché la Roma (sic) non vuole per non dare altri euro a Libeskind per il terzo progetto di business park (già costato € 65 milioni) e giacché introdurre altra volumetria compensativa, oltre quella contrattata dalla Raggi con il Proponente, determinerebbe un conflitto istituzionale Regione/Comune. E la Regione è prossima ad elezioni. Quella apparsa su “il Messaggero” del 18/10: perché va escluso un finanziamento del Ponte di Traiano con denaro pubblico, in quanto non utilizzabili i fondi stanziati dal CIPE per il Ponte dei Congressi e dacché l’indebito aiuto di Stato al privato, tramite fiscalità generale, sarebbe subito rivendicato da altre società sportive. Così, F. M. Magliaro propone una scappatoia realizzabile con “Accordo di programma” atto a finanziare il Ponte di Traiano con denaro pubblico, ma a condizioni che: a) l’opera venga tolta dal progetto stadio analogamente al Ponte dei Congressi, in quanto non più a carico del proponente; b) si usi il “trasferimento della Unione per le opere pubbliche”. Non specificando, però, come si potrà rispettare la contemporaneità tra opere realizzate dallo Stato e opere private, dal Proponente cantierabili in tempi diversi dalle pubbliche. [senti, Magliaro 20 0ttobre 2017]
A questo punto, serve considerare anche una info apparsa, e subito trascurata, in “GazzettaGiallorossa.it” del 19/10. Tra il titolo “Siamo sicuri che sia solo una provocazione” e la conclusione ”Siamo proprio sicuri che Pallotta non ci abbia fatto un pensierino?”, S. Nastasi riferisce che l’assessore Paolo Calicchio ha reiterato le avances di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. Per offrire aree dotatissime d’opere di urbanizzazione ed adeguatissime ad accogliere lo stadio di roma-calcio. Per ribadire che su tali aree: “non ci sarebbero vincoli su strutture già esistenti da preservare (a Fiumicino si costruirebbe su “aree vergini”), e presumibilmente, senza le pastoie burocratiche del Comune di Roma”. [vedi, gazzettagiallorossa.it]
E la soap opera farsesca, iniziata dal #FamoStoStadio di Totti e da #UnoStadioFattoBene di Raggi, continuerà ad libitum e sine die. Se Sor Parnasi di Eurnova srl non permetterà a Tor Pallotta di far a Fiumicino lo “Stadio Totti”. Acciocché le aree acquisite (con € 600 mila a fronte di € 42 milioni) il 25 giugno 2013, con le pattuizioni successive all’atto di compravendita stipulato il 23 aprile 2012, perderebbero il valore concordato. Ferdinando Imposimato, nell’Atto di “Significazione e di Intervento nel Procedimento”, sostiene che Eurnova srl è assoggettata ad obbligo di versamento di € 21 milioni soltanto al “verificarsi della condizione della stipula di una Convenzione Urbanistica che approvi autorizzandone la realizzazione sull’area in oggetto di un progetto di sviluppo come presentato dalla medesima società (Costruzione Stadio della A. S. Roma a Tor di Valle), ma senza l’apposizione di alcun termine”. E allora, si dirà ancora campa cavallo che l’erba cresce?