Stadio a Tor di Valle – riepilogando, siamo messi così

Alla fine c’è voluto il coinvolgimento del Codacons[1] perché si capisse ciò che da oltre un anno a questa parte andavamo dicendo, così finalmente è stato presentato un ricorso al TAR del Lazio, chiedendo l’annullamento degli atti amministrativi che danno via libera all’opera, rilevando profili di illegittimità e danni alle finanze pubbliche!

Nei mesi scorsi, in più di un’occasione abbiamo sentito dire che non ci fossero le condizioni per un’impugnativa, che le parcelle degli avvocati sarebbero state insostenibili … mentre i pareri di ingegneri ed architetti sono sempre stati offerti a gratis in nome dell’amore per la città e per il rispetto delle norme. Abbiamo altresì assistito ad una serie di inaspettati “cincischiamenti” – dettati da una visione della politica simile a quella faziosa dei tifosi di calcio – che hanno mostrato un interesse ad evitare di coinvolgere i personaggi della giunta precedente e quelli della Regione Lazio, veri responsabili dell’avvio di questo disastro, piuttosto che una volontà di tutelare Tor di Valle, la città e l’ideale di una “legge uguale per tutti”.

È quindi con grande piacere che ho deciso di dare nuovamente ospitalità a Luciano Belli Laura il quale, ancora una volta, con molta precisione, ci ricorda quanto sia successo finora e, soprattutto, chiarisce una serie di dati e passaggi burocratici “ignorati” o sottovalutati dai rappresentanti degli uffici preposti al rilascio dei permessi, nonché dai legali che, finora, ritenevano impraticabile l’idea di ricorrere presso il TAR.

DA ONESTÀ E COMPETENZA AD OTTUSITÀ (a cura di Luciano Belli Laura)

L’art. 1 della “Legge di stabilità 2014”, al comma 639, istituisce la IUC (Imposta Unica Comunale) ch’è trina, ovvero prevede IMU più TASI (TAssa sui Servizi Indivisibili) più TARI (TAssa Rifiuti). Tuttavia, l’art. 1 ed unico della Legge 27 dicembre 2013 n° 147, ai commi 303, 304 e 305, consente lo snellimento delle procedure per realizzare sia l’ammodernamento sia la nuova costruzione d’impianti sportivi. Cosicché, tifosi e fan trascurano le “disposizioni per la formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato” ed esaltano, spesso senza pertinenza, le norme della c.d. “Legge Delrio” ovvero “Legge Stadi”.

Dimenticando che ad Udine l’obsoleto “Friuli” venne ammodernato onde permettere allo spettatore la massima vicinanza possibile al gioco. Lo stadio costruito all’inizio degli anni ’70, visse momenti gloriosi nel periodo in cui giocava Zico, ma con 40 mila posti parve eccessivamente grande e molte zone degli spalti su terrapieno erano inutilizzate per scarsa visibilità del campo. Da qui la volontà del patron dell’Udinese Gianpaolo Pozzo di costruire un impianto al passo con i tempi ed una conformazione “raccolta” o senza barriere tra campo e pubblico. Nello studio di fattibilità c’era l’eliminazione della pista d’atletica, la graduale ricostruzione di tre quarti degli spalti e la conservazione della tribuna ovest con l’imponente arco cavo in c. a., simbolo della ricostruzione dopo il terremoto del ’76. Dopo l’ottenimento del diritto di superficie per 99 anni, a giugno 2014 l’Udinese avviò la ricostruzione dei settori demoliti con nuove tribune coperte. Indi, il ridimensionamento a 25 mila posti dell’impianto fu completato appena due anni dopo.

Lo Stadio “Friuli” prima della ristrutturazione recente
Lo Stadio “Friuli” prima della recente ristrutturazione che ne ha ridotto la capienza e reso più efficiente e moderno
lo stadio “Friuli” durante i lavori di ristrutturazione
Lo stadio “Friuli” completato

Dimenticando che a Roma il “nuovo” impianto dovrebbe sorgere su aree acquisite da SAIS Spa poco prima del fallimento; qui, grazie ad una clausola di stipula sine die d’una “convenzione” per valorizzarne l’edificabilità oltre il consentito dal PUCG vigente, l’acquirente Eurnova Srl è divento “proponente” d’un progetto di trasformazione di terreni privi d’adeguate opere d’urbanizzazione. Lo studio di fattibilità del 2014 prevedeva una SUL di m2 49.775: 61% a stadio e 39% a business park. L’Amministrazione Marino contrattò quindi con Eurnova Srl le opere d’urbanizzazione indispensabili che comportarono delle modifiche allo studio di fattibilità. Nel 2015, il “progetto definitivo”, prevedeva una SUL di m2 385.000: 13% a stadio e 87% a business park!! Ovvero, il triplo di quanto consentito. Successivamente, l’Amministrazione Raggi ed Eurnova Srl hanno raggiunto un accordo per cancellare il Ponte di Traiano (non più finanziato dal proponente) e le Torri del business park. Nel 2017, il “progetto definivo adeguato” ha previsto una SUL di m2 211.500: 17% a stadio e 83% a business park, ovvero il doppio di quanto consentito dal PUCG!

Progetto per Tor di Valle – Quadri Progettuali “A” e “B”
Stadio di Tor di Valle – Quadro Progettuale “C”

Alla luce dei fatti, quindi, occorrerebbe predisporre una variante allo strumento urbanistico vigente … che nessun assessore all’urbanistica sia di Marino (arch. Caudo) sia di Raggi (arch. Berdini prima ed arch. Montuori poi) si è preso la briga d’approntare per tempo.

Obliterando che la “Legge Delrio o Stadi” preveda che il Comune, previa Conferenza di Servizi decisoria – alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato – deliberi in via definitiva sul progetto, la procedura “dovrebbe concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto”; tuttavia, laddove il progetto comporti atti di competenza regionale, la Conferenza di Servizi dovrebbe essere convocata dalla Regione, “che delibererà entro 180 giorni dalla presentazione del progetto”.

Nonostante queste premesse, la Regione Lazio ha determinato un preavviso di diniego alla realizzazione delle opere ben 205 giorni dopo la presentazione del “progetto definitivo”, avvenuta il 12 settembre 2016. Cioè, esattamente dopo 837 giorni dal primo “studio di fattibilità” e dopo 207 giorni dalla deliberazione comunale dell’interesse pubblico, elargito con Delibera Assemblea Capitolina n°132 del 22 dicembre 2014. Inoltre, poiché il 5 aprile 2017, la prima Conferenza di Servizi decisoria ha accertato vari motivi ostativi, in assenza di prodromica variante urbanistica, ha restituito al mittente il “progetto definitivo”, concedendo però settanta giorni – anziché dieci stabiliti per le “osservazioni” al diniego – al fine di “cambiare cavallo in corsa”, vale a dire il tempo indispensabile a presentare un “nuovo progetto adeguato” per il quale la nuova Amministrazione ha confermato, con DAC n°32 del 14 giugno 2017, il riconoscimento dell’interesse pubblico, già accordato 906 giorni prima al progetto “bocciato”.

La Regione ha inoltre determinato un assenso con prescrizioni al “nuovo progetto adeguato”, ben 466 giorni dopo la presentazione del primo “progetto definitivo” e, giacché, il 22 dicembre 2017, la terza Conferenza di Servizi decisoria ha accertato motivi ostativi superabili solo con ulteriore adeguamento del “nuovo progetto adeguato” alle innumerevoli prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni, indicazioni, ottemperanze, riportate in circa 40 pagine!   Tutto questo sebbene il Consiglio di Stato (ord. n. 7566 del 2004) affermi inequivocabilmente:

«Si considerano come dissensi in senso sostanziale quei pareri asseritamente favorevoli che tuttavia, per la quantità e la qualità delle prescrizioni (e condizioni) poste alla base del rilascio del parere favorevole, sono in realtà idonee a disvelare una posizione negativa dell’amministrazione partecipante».

Ebbene la Regione, il 25 gennaio 2018, cioè 500 giorni dalla presentazione del “progetto definitivo”, ha rammentato che “ai fini del completamento dell’iter procedimentale di cui L. 147/2013 relativo all’intervento indicato in oggetto, in corso presso questa Amministrazione, che solo ove il progetto sia stato adeguato alle prescrizioni ed alle ottemperanze indicate dalle Amministrazioni ed Enti nel corso della Conferenza di servizi, esso potrà concludersi positivamente“.

A questo punto, poiché incombeva la rielezione del Consiglio Regionale e del “Governatore”, pur di non “bocciare” nuovamente il nuovo progetto adeguato, col paradosso delle convergenze parallele, si è determinato che:

1°) la L. 147/2013 è la c.d. “Legge Delrio o Stadi”;

2°) il completamento dell’iter procedimentale verrà solo con la delibera della Giunta regionale, ovvero con il provvedimento finale che, per tale norma, “sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima”;

3°) l’iter procedimentale potrà concludersi positivamente solo ove il progetto venga ulteriormente adeguato nel modo indicato dalla Regione;

4°) l’adeguamento del progetto può essere a tempo indeterminato: sine die.

Si è quindi giunti al paradosso per cui l’assenza della variante urbanistica non risulti più motivo dirimente per manifestare un diniego al progetto, per il semplice fatto che, contemporaneamente a quanto sopra determinato, l’Amministrazione procedente [Regione Lazio] ha invitatoCodesta Società [Eurnova Srl] a trasmettere il progetto definitivo approvato in Conferenza [ ? ] e adeguato alle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni richieste dagli Enti e contenute negli atti sopra citati a Roma Capitale [ ? ], che provvederà alla pubblicazione di apposito Avviso di Deposito in libera visione al pubblico [ ? ] ”.  Cosicché, nei documenti emanati dai funzionari del satrapo da rieleggere, scompare la proposizione “variante urbanistica”. E la locuzione “progetto approvato” prende il posto di “progetto assentito con prescrizioni”, che viene “approvato ai fini urbanistici” per cui la circonlocuzione “pubblicazione di apposito Avviso di Deposito”, diviene un modo per dire “pubblicazione di variante urbanistica”.

L’espressione idiomatica regionale, tuttavia, nel Comunicato Stampa emesso il 10 aprile 2018 dal Campidoglio è stata tradotta con il seguente giro di parole:

Prosegue l’iter amministrativo del progetto dello stadio di Tor di Valle. Il prossimo giovedì 12 aprile il progetto verrà pubblicato sulle edizioni locali dei principali quotidiani nazionali, integrato e adeguato così come approvato con determinazione della Regione Lazio del 22 dicembre 2017, che al suo interno comporta variante urbanistica. Il provvedimento sarà inoltre depositato in formato digitale all’Albo Pretorio fino al 12 maggio 2018, ovvero 30 giorni dalla data di pubblicazione”.

Indi, qui viene estrinsecata con la perifrasi:

Il progetto integrato ed adeguato dello Stadio della Roma in località Tor di Valle, così come approvato con Determinazione della Regione Lazio n. G18433 del 22.12.2017 che al proprio interno comporta variante urbanistica, è pubblicato in formato digitale, all’Albo Pretorio fino al 12.05.2018 (30 gg. dalla data di pubblicazione)”.

Inutile chiedersi se chi ha vergato queste frasi insulse abbia letto il testo di qualsiasi Legge Regionale con disposizioni per adottare, pubblicare, osservare, contro dedurre ed approvare un PUCG (Piano Urbanistico Comunale Generale) e/o una sua variante.

E in effetti, per evitare certi strafalcioni procedurali, sarebbe semplicemente risultato necessario saper leggere e rispettare la Legge Regionale 38/1999 del Lazio che recita:

art. 34, comma 1: il comune procede all’aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PUCG, con le procedure previste dall’articolo 33, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

art. 33, comma 2: Il comune adotta il PUCG ai sensi della Legge 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con […]. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

art. 33, comma 3: Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

art. 33, comma 4: Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando il PUCG alle osservazioni accolte […].

Se questa legge è in vigore, si dovrebbe dunque convenire che:

1°) il Comune adotta la variante al Piano Urbanistico Comunale Generale;

2°) la variante adottata è depositata in libera visione al pubblico per 30 giorni;

3°) chiunque può presentare “osservazioni” nei successivi 30 giorni;

4°) il Comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando la VARIANTE del PUCG alle osservazioni raccolte;

5°) un “progetto” di qualsivoglia natura c’entra come il cavolo a merenda nella procedura di variazione dello strumento urbanistico vigente.

Alla luce dei fatti occorre dunque chiedersi a quale scopo, sotto un titolo fuorviante (Roma Capitale pubblica progetto con variante urbanistica) o solo un po’ più delucidante (Progetto Stadio a Tor di Valle – Adozione della Variante al Piano Regolatore), si pubblichi (o si depositi) un progetto (bla, bla, bla) che sarebbe stato approvato da una Determinazione regionale che – nota bene – al suo (o al proprio) interno comporta variante urbanistica.

Comunicato Stampa del 18 aprile 2018
elenco degli elaborati per lo Stadio a Tor di Valle pubblicati on-line

Bisognerebbe dunque cercar di capire, alla pagina specifica del sito istituzionale[2], se s’abbia a che fare con una serie di “Matryoshka – Matrioska – Babuska”, ovvero con una “mappa per la caccia al tesoro”, entrambe virtuali: si tratta infatti di ben 108 file – tutti zippati (benché con peso variabile da 896,23 Kb a 896,23 Mb) – tutti da scaricare o copiare sul proprio computer; tutti da scompattare o da decomprimere con un programma apposito; tutti denominati con stringhe alfanumeriche del tipo DEF_G_GEN_0000_1400_G00,00_EUR_02.pdf (36,87 Mb) che, dopo le suddette operazioni, riportano semplicemente alla “Relazione Generale di aggiornamento del progetto”.

Alla fine dei conti, infatti, tra questa pletora di documenti scritti ed elaborati grafici illustranti il “progetto”, la caccia alla “variante urbanistica” su cui presentare osservazioni nel pubblico interesse, potrebbe rivelarsi una fatica immane, ed una fatica inutile andare a caccia della “variante progettuale” comportante adeguamento del progetto adeguato, giacché – lasciano intendere dal “Dipartimento dell’Urbanistica” – il Signor chiunque non potrà osservare sul “progetto” ma solo sulla “variante”. Ovvero, dopo una fatica erculea, scoprire che proprio non si trova la Delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante enucleante le motivazioni d’una modifica allo strumento urbanistico vigente, “tra le più impattanti e consistenti di sempre”.

Diversamente, risulta facile trovare la Determinazione conclusiva CDS ed Elenco prescrizioni (f.to Zip – Kb 896,23), ovvero il file più leggero tra i pubblicati che, però, risulta il più pesante da concepire contenendo sia la Determinazione n. G18433 del 22_12_2017 Conclusione CDS.pdf sia la Richiesta progetto adeguato REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0643691.18-12-2017.pdf. Ossia, i due documenti essenziali già precedentemente considerati. Da cui discente tutto l’ambaradam che Diego Abatantuono definirebbe “Eccezzziunale … veramente”!

Appare alquanto sui generis che un “progetto assentito con prescrizioni”, cioè da adeguare sine die, venga “approvato” ai sensi e per gli effetti d’una norma (comma 2-bis, art. 62, L. 96/2017) applicabile solo “ove necessario […] a chi non creda basta analizzare i due punti della Determinazione G18433 del 22 dicembre 2017:

  1. che tale Progetto deve essere integrato ed adeguato a cura del Soggetto proponente prima delle successive fasi procedurali alle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri depositati in Conferenza di Servizi, nonché nelle ulteriori note e pareri in essi richiamati, ed emerse nel corso della stessa, la cui ottemperanza debba intervenire in sede di progettazione definitiva; tali pareri sono depositati agli atti dell’Ufficio di Staff della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo web www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/ e vengono di seguito elencati: […]
  2. di APPROVARE il Progetto integrato ed adeguato – come indicato ai punti precedenti – ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, in particolare del comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione, per il quale “La conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. (…) Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile”.

Giammai, quindi, ove sia necessario (o indispensabile) solo per essere rieletti da fan e tifosi che mal sopporterebbero che il “progetto assentito con prescrizioni” dalla terza Conferenza di Servizi venga nuovamente bocciato come il “progetto definitivo” esaminato dalla prima CdS. Adesso, sebbene la leggina ritenga che il “verbale” conclusivo della CdS decisoria costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico comunale e affermi che il “progetto” costituisca la stessa cosa.

Ebbene, finora nessuno ha considerato anomalo, anormale, atipico, fuori del comune, inconsueto, insolito, inusuale, irregolare, irripetibile, non conforme, particolare, raro, senza precedenti, singolare, speciale, straordinario, che il “progetto” da adeguare ed integrare, prima delle successive fasi procedurali – ergo antecedenti l’atto finale di approvazione del progetto – possa essere comunque “approvato” solo in quanto adozione di “variante urbanistica”.

Così come, sino ad ora, nessuno ha mai valutato “eccezziunale veramente che il Consiglio Comunale di Roma Capitale risulti esautorato dal potere/dovere di deliberare correttamente – ovvero in ottemperanza della Legge Urbanistica nazionale e delle Leggi Regionali – l’adozione della “variante urbanistica”, la quale potrebbe – realmente – raddoppiare la possibilità edificatoria concessa dal Piano Regolatore vigente.

Fino all’11 giugno 2018, però, chiunquene fosse interessato potrà presentare eventuali osservazioni relative alla variante urbanistica”, dopo aver visionato, in formato digitale, “Gli elaborati progettuali trasmessi dai proponenti e tutta la documentazione relativa alla Conferenza dei Servizi” …! Anche se, sino ed oltre il 637° giorno dalla presentazione del “progetto definitivo”, chicchessia potrà osservare, in quanto interessato, qualsivoglia cosa … sebbene potrà essere ascoltato solo e soltanto colui il quale osservi unicamente nel pubblico interesse.

Eppure occorrerebbe sapere dai tre Assessori all’Urbanistica capitolini succedutisi dall’inizio della vicenda, o da chi dovrebbe ben sapere come si vari una “variante urbanistica” e s’approvi un “progetto”, per quale motivo non sia stato ritenuto doveroso ripetere l’adozione della “variante”, con deliberazione formale del Consiglio Comunale, prima di permettere la pubblicazione all’albo pretorio della mandrakata fatta alla Pisana.

Oppure potremmo chiederlo all’Assessore allo Sport di Roma Capitale il quale, non avendo costituzione fisica – e forse intellettuale – adatta a tener testa a Tor Pallotta, dai microfoni di RadioRadio[3] ha affermato:

«La variante urbanistica arriverà in aula tra luglio e agosto. Noi seguiamo ciò che è previsto dalla legge, rispettiamo i tempi e non siamo l’unica istituzione coinvolta e procediamo secondo i tempi possibili. L’interesse comune è velocizzare i tempi, è interesse di tutti e nessuno vuole ritardare. Rispetto pienamente l’interesse del privato che ha delle aspettative e le porta avanti, così come molti cittadini attivi fanno pressione corrette nei confronti delle istituzioni nel veder realizzato un proprio progetto o aspettativa. Non ci vedo nulla di male».

All’assessore infatti necessiterebbe chiedere di quali interessi vada cianciando, visto che sembra aver dimenticato quanto sosteneva, sempre dai microfoni di Radio Radio nel 2014, alla presenza dell’ing. Ferranti (Autorità di Bacino del Tevere) quando rivestiva il semplice incarico di consigliere di minoranza:

«Noi siamo favorevoli alla costruzione ma contrari alla delibera del comune. Il progetto prevede la costruzione di un vero e proprio quartiere. Soltanto all’interno c’è un piccolo paragrafo che spiega la costruzione dello stadio su delle palafitte, visto che il terreno deve essere supportato. Verranno create delle opere strettamente funzionali allo stadio che risolvono problemi relativi ad accesso e deflusso dello stadio. C’è una parte di commerciale, ma si sta creando un vero e proprio polo direzionale. Carte alla mano, alla fine si riesce a vedere che di pubblico interesse c’è poco. Sull’area dell’impianto ha ragione Lotito. Noi siamo andati a vedere com’è l’area dove si intende costruire questo nuovo quartiere. Il rischio idraulico è R3 ed R4, ovvero possibili problemi per l’incolumità delle persone fino a perdite di vite umane e danni gravi agli uffici. Il comune dice che metteranno in sicurezza un fosso lì vicino che sembra essere la causa. Inoltre le associazioni dicono che lo stadio farà perdere posti di occupazione, visto che nella zona sono presenti molti centri commerciali che verranno chiusi per l’apertura dello stadio».

E già, perché ora come allora, il “progetto prevede ancora la costruzione di un vero e proprio quartiere” e, carte alla mano, “alla fine si riesce a capire che di pubblico interesse c’è poco”. Adesso, però, il velocizzare i tempi è interesse comune. E poiché né il tempo per la pubblicazione (30 giorni) né quello per le osservazioni (30 giorni) possono venir ridotti, chi col MoVimento gridava “onestà, onestà”, mo’ vi mente se comprime il tempo necessario per ADOTTARE ed APPROVARE le Delibere dell’Assemblea Capitolina, eliminando la seduta iniziale necessaria ad adottare la vera “variante urbanistica”, riducendo quella finale, per approvare quanto pubblicato all’albo pretorio in veste di presunto adeguamento progettuale al “progetto” … se a tutte, o a gran parte, delle osservazioni pervenute si potrà contro-dedurre la non pertinenza, ovvero rigettare, visto che si parla di “progetto” piuttosto che di “variante urbanistica”.

Cosicché, se approvata, spetterà ad “altre istituzioni coinvolte” chiudere la stalla … sebbene dopo che saranno già scappati i buoi o, che dir si voglia, le “vacche”, accorgendosi altresì che il raddoppio della capacità insediativa, finito nel rumine di Tor di Valle, potrebbe venir rimasticato ovunque.

Il tutto a meno che prima non arrivino i “nostri” … cui occorre però augurare una buona visione delle tavole del progetto “approvato” e buon discernimento del tipo di variante presentata, che se fosse digitale necessiterebbe di munirsi di computer e non d’occhiali.

[1] https://codacons.it/333725-2/

[2] http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle/adozione-2018.html

[3] http://www.forzaroma.info/news-as-roma/frongia-la-variante-urbanistica-arrivera-in-aula-tra-luglio-e-agosto/

4 pensieri su “Stadio a Tor di Valle – riepilogando, siamo messi così

  1. che dire?
    lettura faticosissima, penosa, ma molto chiara:
    ma a quale “stadio” involutivo ci troviamo?
    a Bisanzio non erano in malafede!
    ho anche sentito dire che la giustizia è un’astrazione,
    è mai perseguibile un’omissione?
    che fare?

  2. A me sembra che le strutture del più o meno grande capitale privato funzionino bene nel contesto romano, inversamente proporzionali a quelle dell’interesse pubblico, rese surrettiziamente decrepite, acefale e permeabili alla corruzione, mostrando un quadro sgangherato e desolante della città.

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