La situazione di Tor di Valle è sempre più ingarbugliata e, mentre i “supporter” dello scempio – a livello politico e calcistico – continuano imperterriti a fare proclami atti a mistificare la realtà, le varie associazioni che si battono per porre fine a questa ignobile vicenda, stanno cercando di portare a compimento l’azione legale che dovrebbe riportare la situazione urbanistico amministrativa di Tor di Valle alla legalità.
Nonostante la buona volontà, a causa dell’iniziale discutibile “diffidenza” circa la possibilità di procedere, espressa da parte dei legali e/o associazioni coinvolte, è trascorso troppo tempo ed oggi i conti presentati dai legali tornati sui propri passi fanno spavento!
Nell’intento di dare un ulteriore contributo per poter districare la matassa di Tor di Valle, ho quindi deciso di pubblicare il pezzo inviatomi questa mattina da Luciano Belli Laura che, spero, possa fornire il “la” a chi debba procedere legalmente.
TOR DI VALLE: DEGENERAZIONE AMMINISTRATIVA CERTA E FORSANCHE TRUFFA LESSICALE
Ragionamento a briglia sciolta sulla pubblicazione d’un “Progetto che al suo interno comporta variante urbanistica”.
di Luciano Belli Laura
Ho concordato di scrivere diversamente la fine del “saggio” che, con una lusinghiera presentazione di Alfredo Parisi, compare in http://www.federsupporter.it/index.php/856-tor-di-valle-da-onesta-e-competenza-ad-ottusita. Questa è la nuova conclusione del brano[1] già precedentemente pubblicato nel blog di Ettore Maria Mazzola:
A meno che prima arrivino i “nostri”! Si sarebbe detto alla vigilia della spedizione “per andare a prendere visione del progetto dello stadio e della variante”. E, ironicamente, si poteva augurar loro buona visione delle tavole del progetto “approvato” e buon discernimento del tipo di variante presentata, raccomandandosi però d’andar muniti di computer e non d’occhiali. Senonché, già alle 06 e 25 del 27 aprile, i “nostri” fanno sapere che «non esiste un formato cartaceo esposto» e che «è possibile solo avere a disposizione due terminali da dove prendere visione della documentazione “on-line”». Per cui, ai “nostri” si poteva dire: come volevasi dimostrare!
Appare quantomeno folle che sia stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale tutto il dossier del progetto, i “verbali” della Conferenza di Servizi ed ogni altro documento su cui – adesso – nessuno ha titolo proferire verbo, mentre chiunque risulta legittimato a presentare “osservazioni”, nel pubblico interesse, solo ed esclusivamente sulla variante urbanistica … che però, nella pletora di documenti INUTILMENTE pubblicati, è arduo trovare. Pertanto può risultate impossibile presentare idonee “osservazioni” alla variante urbanistica, mancando perfino l’unico atto essenziale che permetterebbe di cogliere le argomentazioni addotte dall’Amministrazione comunale per variare lo strumento urbanistico vigente: manca infatti la Delibera Assembleare Capitolina di ADOZIONE della variante urbanistica, ai sensi sia degli art. 8, 9 e 10 della L.U.N. 1150/1942 e degli articoli già citati della Legge Urbanistica Regionale.
Ed allora, alla fine di questa lunga disamina sull’iter d’approvazione del “progetto” di BUSINESS PARK ed affini con annesso stadio, vien da pensare che questa e quella per me pari sono. Intendendo le Amministrazioni di Dario Mardella e di Virginia Raggi che, per diverse ragioni, pur di fare un regalo ad immobiliaristi, palazzinari e parassiti di rendita fondiaria, risultano essere artefici d’una vera e propria “degenerazione amministrativa”.
L’espressione – DEGENERAZIONE AMMINISTRATIVA – pare caduta nell’acqua senza fare alcun cerchio. Eppure, al pari della “denuncia” di Ilaria Agostini per Firenze (qui evidenziata), poteva intravedersi senza alcun dubbio pure per Roma. Così, il 15 maggio, ho comunicato a Cristina Grancio ed a S. Zuppello (portavoce di Stefano Fassina) ch’era denunciabile
- per esempio da parte di chi, il 13 febbraio, annunciò in Conferenza Stampa (a Via del Tritone 11), di voler interrogare Sindaco ed Assessori di Roma Capitale, onde sapere che intendessero fare sulla pretesa dei satrapi dimoranti alla Pisana che imponevano una procedura di definizione della “variante urbanistica” che, a conti fatti, esautorava il Consiglio Comunale da poteri/doveri inalienabili e non abrogati da leggine balneari.
- Ma la denuncia poteva esser sollevata anche da parte di chi non avesse detto NULLA sulla mancata risposta da parte di chi fosse stato “interrogato” riguardo alla propria posizione, onde evitare di rendersi colpevole dell’arroganza manifestata dall’Amministrazione procedente (Regione Lazio) nell’approvare un “progetto da adeguare” ai fini urbanistici: in pratica, nell’ADOZIONE di variante urbanistica – senza che sussistesse la “necessità” di cui al comma 2-bis dell’art. 62 della L. 96/2017 – la subordinata “ove necessario“, aveva come unico fine l’evitare una “bocciatura” del progetto che avrebbe portato ad una “trombatura” da parte degli elettori.
- Oppure a denunciare potevano essere anche coloro i quali intendessero comprendere il perché, I QUATTRO AMICI AL BAR indegnamente abbarbicati al Campidoglio, possano essersi permessi financo di “pubblicare un “PROGETTO CON VARIANTE URBANISTICA“, ovvero, un “progetto” che … “al suo interno comporta variante urbanistica“, allorquando, un segretario comunale dovrebbe sapere molto bene che, dovendo pubblicare all’Albo Pretorio una “variante” od un “piano“, occorre utilizzare esclusivamente questo facsimile:
PUBBLICAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA
Il responsabile di settore … , ai sensi degli art. 8, 9 e 10 della L.U.N. 1150/1942 (e degli art. … della L.U.R. …) ed in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n° … del …, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stata adottata la proposta di “Adozione di Variante Urbanistica all’art. … delle N.T.A. di P.R.G …”
RENDE NOTO
– che tutti gli atti inerenti la Variante Urbanistica saranno depositati presso la segreteria comunale (o presso …) alla libera visione del pubblico per 30 gg. consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo Pretorio, con il seguente orario: …
– che nei successivi …
4. Probabilmente a denunciare avrebbe potuto essere chiunque si fosse reso conto che occorra considerare che le OSSERVAZIONI:
– sul “progetto” andassero (e debbono essere) fatte in Conferenza di Servizi regionale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 241/1990;
– sulla “variante urbanistica” andassero fatte solo se questa fosse stata adottata in Consiglio Comunale, anziché altrove e senza alcuna necessità … ergo illegalmente!
5. Ma a denunciare poteva anche essere chi, responsabilmente, volesse – finalmente – capire che, arrivati a questo punto, sarebbe il caso di DIFFIDARE il Presidente dell’Assemblea Capitolina a procedere nella definizione d’una variante urbanistica che NON è stata ADOTTATA dal Consiglio Comunale, poiché il Comune non può recedereda un obbligo costituzionale, e non può eludere le funzioni attribuitegli dalla Legge urbanistica (L. 1150/1942 e ss.mm.ii.), dall’art. 118 della Costituzione, definite dal “Testo unico degli enti locali” che specifica: «Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori […] dell’assetto ed utilizzazione del territorio» (DLgs 267/2000, art. 13, co. 1).
A tali sollecitazioni scritte, probabilmente non sapendo cosa dire, la consigliera allontanata dal gruppo del M5S s’è detta “scocciata” dal mio atteggiamento … o forse per ciò che verrà detto oggi, 24 maggio, nel corso della riunione del TdLU il cui ordine del giorno prevede:
- Organizzazione della colletta delle osservazioni sulla parte urbanistica del progetto di variante TdV;
- Lettura delle prime osservazioni da mandare agli avvocati;
- Coordinamento con altri gruppi;
In attesa di sapere cosa significhi la “colletta delle osservazioni sulla parte urbanistica del progetto di variante” e cosa produrrà il “coordinamento con altri gruppi”, piuttosto che con le Associazioni ed i Comitati, si potrebbe cercare di vedere – nel pubblico interesse – quali “osservazioni” possano eventualmente farsi – magari adottando un lessico appropriato – entro l’11 giugno 2018 … vale a dire a 60 giorni dalla pubblicazione del fantomatico “Progetto con variante urbanistica”.
Per poter far ciò occorre innanzitutto analizzare il contenuto di due dei file in .pdf pubblicati nella cartella A_01_Urbanistica.zip:
- 00_STB_03.pdf (A3 Relazione illustrativa 11/10/2017)
- 00_STB_04.pdf (A4 Norme Tecniche di Attuazione 21/12/2017).
Unitamente a quello dei documenti antecedenti la richiesta, da parte della Regione Lazio, di adeguamento del “progetto adeguato” (25 gennaio 2018) … da adeguare ulteriormente a cura di Eurnova srl, indi da trasmettere a Roma Capitale onde pubblicarlo all’Albo Pretorio.
In quei documenti si legge quanto segue:
- Nel primo documento, a pag. 4 di 12:
«La presente relazione tecnica, illustra, per i soli aspetti urbanistici il progetto denominato “Stadio della Roma a Tor di Valle”, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a.
Il progetto, in variante al PRG ed in deroga al PGTU, dovrà prevedere l’aggiornamento di tutti gli elaborati allegati al PRG che si renderanno necessari, oltre ad individuare una serie di condizioni necessarie da ottemperare nelle successive fasi dell’iter approvativo».
- Sempre nel primo documento, a pag. 6 di 12:
«Pertanto la società Eurnova presenta lo strumento urbanistico di iniziativa privata “Stadio della Roma – Tor di Valle” in quanto rappesentante del 96% (> al 75%) del valore relativo all'”Imponibile catastale” in conformità alla L.1150/42, art. 23 (Legge Urbanistica) ed in forza dell’accordo di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a) della Legge 147/2013, sottoscritto in data 26 maggio 2014 tra AS Roma S.p.A. e AS Roma SPV IIc – da una parte – ed Eurnova S.r.l. – dall’altra.
Dimensionamento dell’intervento
– Sup Territoriale totale: 890.808 m2
– Sup Territoriale che, a seguito della trasformazione, assumerà la destinazione urbanistica di “Centralità a pianificazione definita – Nuova Centralità Stadio Tor di Valle” 885.232 m2
– Sup. Territoriale che a seguito della trasformazione assumerà la destinazione urbanistica di “Infrastrutture Tecnologiche” 5.576 m2».
- Nel secondo documento, a pag. 4 di 13:
«Le presenti Norme Tecniche di Attuazione riguardano il progetto “Stadio della Roma a Tor di Valle”, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a.
Data la peculiarità dell’intervento in termini di destinazioni d’uso, di assetto urbanistico dell’insediamento, nonché della tipologia speciale degli edifici previsti, si rende necessaria una definizione delle Norme Tecniche di Attuazione che superi la semplice applicabilità delle Norme Tecniche di Attuazione di PRG vigente.
Le Norme Tecniche di Attuazione di PRG non sono state concepite per definire in termini dimensionali e funzionali nuovi impianti edilizi sportivi per 55.000 spettatori, con specifiche caratteristiche strutturali, distributive, compositive e di destinazioni, proprie dell’architettura contemporanea, così come si stanno realizzando in tutto il mondo, anche rispetto alle specifiche esigenze inerenti il sistema dei collegamenti orizzontali, degli spazi tecnici ed impiantistici, nonché alla flessibilità distributiva delle funzioni e degli spazi».
- Sempre nel secondo documento, a pag. 4 di 13:
«2.1 Generalità
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione valgono per l’intervento denominato “Stadio della Roma a Tor di Valle”, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a.
2.2 Categorie di intervento
L’intervento sarà attuato secondo le categorie di trasformazione urbanistica di Ristrutturazione Urbanistica (RU) e Nuovo Impianto Urbanistico (NIU)
2.3 Elementi costitutivi
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono riferite al Progetto Urbanistico dell’intervento denominato “Stadio della Roma a Tor di Valle”. L’intervento ai soli fini urbanistici è suddiviso in Superficie Territoriale, Superficie “Opere di Connessione Esterne”, Superficie “Idrovora”, Superficie “Opere Parco Fluviale, Fosso di Vallerano, Golena del Tevere e Pontili di Attracco”. Ad esito della trasformazione la Superficie Territoriale, per la maggior parte, assumerà la destinazione urbanistica di “Centralità a pianificazione definita – Nuova Centralità Stadio Tor di Valle” e, per la minor parte (destinata a cabina di trasformazione primaria), assumerà la destinazione di “Infrastrutture tecnologiche”. Inoltre ad esito della trasformazione, la Superficie “Opere di Connessione Esterna” assumerà le specifiche destinazioni delle stesse connessioni e la Superficie “Idrovora” assumerà la destinazione di “Infrastruttura tecnologica”.
Il Progetto Urbanistico e costituito dai seguenti elaborati: ….»
Orbene, trascurando la reiterata confusione lessicale tra “progetto” e “strumento urbanistico”, si deve considerare che, l’art. 65 delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente di Roma Capitale, definisce le “Centralità metropolitane e urbane”, mentre il secondo comma precisa che:
«Le Centralità si attuano mediante Progetto urbano esteso all’intero perimetro; ai sensi dell’art. 15, comma 5, il Progetto urbano interviene anche all’esterno del perimetro ai fini della connessione con il sistema della mobilità e dell’integrazione con il contesto locale».
Inoltre, l’art. 12 delle stesse Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente sancisce che lo strumento urbanistico si attua per intervento diretto o per intervento indiretto. Indi, il comma 1 dell’art. 13 prescrive che:
«Gli interventi indiretti si attuano mediante strumento urbanistico esecutivo, ovvero sono soggetti alla procedura del Programma integrato, come definita dall’art. 14, o del Progetto urbano, come definita dall’art. 15».
Infine, il 1° comma di tale articolo recita:
«Il Progetto urbano è una procedura finalizzata alla definizione progettuale delle previsioni di PRG, in relazione alle parti della città interessate direttamente o indirettamente da interventi di particolare rilevanza urbana; tale procedura consente, anche confrontando soluzioni alternative, un’accurata verifica della sostenibilità urbanistica, ambientale, economica e sociale delle iniziative proposte, che devono assicurare altresì elevati livelli di qualità urbana ed ambientale e di partecipazione democratica».
Indi il 2° comma sancisce:
«La procedura del Progetto urbano è obbligatoria per la definizione degli interventi nelle Centralità metropolitane e urbane, di cui all’art. 65».
Ed il 3° comma sostiene:
«La procedura del Progetto urbano è avviata mediante la predisposizione di uno “Schema di assetto preliminare” (SAP), di iniziativa pubblica o privata».
Confrontando il lessico dei documenti di Eurnova srl con quelli del Piano Regolatore Generale vigente di Roma Capitale, si nota solo la corrispondenza terminologica sulle “centralità a pianificazione definita” che assumerà l’ansa del Tevere a Tor di Valle a seguito del “Progetto urbano”, secondo PRG, ed attuabile con “Progetto Urbanistico” che, secondo il proponente dell’intervento, è denominato “Stadio della Roma a Tor di Valle”.
In pratica, i proponenti ritengono possa essere la stessa cosa qualificare un “progetto” con l’aggettivo “urbano” o “urbanistico” … dimentichi del fatto che, il “Progetto urbano” è uno strumento esecutivo di ATTUAZIONE del Piano Regolatore vigente, mentre il “Progetto Urbanistico”, è uno “strumento urbanistico di iniziativa privata” (annoverato senza alcun dubbio tra gli “strumenti esecutivi” del PRG) che risulta essere in VARIANTE al PRG, ed in deroga al PGTU.
Se infatti poniamo attenzione al testo della alla Legge Regione Lazio n° 38 del 22 dicembre 1999, vediamo che “Progetto urbano” e “Progetto urbanistico” non risultano affatto essere sinonimi, ragion per cui conviene estrapolare i seguenti elementi di quella norma:
- 34 prescrivente l’Aggiornamento e Variazione del PUGC (Piano Urbanistico Generale Comunale):
- Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale provinciale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PUCG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PUCG, il comune procede all’aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PUCG, con le procedure previste dall’articolo 33, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.
- Gli aggiornamenti e le variazioni alle disposizioni strutturali del PUCG sono corredate da apposita relazione, che giustifichi la necessità della variazione stessa e da elaborati grafici.
- 39 definente i Contenuti del PUOC (Piano Urbanistico Operativo Comunale):
- I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel PUCG.
- I PUOC prevedono, inoltre, i perimetri entro i quali le trasformazioni si attuano previa acquisizione pubblica mediante esproprio o con l’applicazione del comparto edificatorio di cui all’articolo 48.
- art. 40 imponente il Divieto di PUOC in variante:
- I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG.
Così, se questa Legge Regionale fosse ancora in vigore, pare lecito chiedere per quale ragione sia stato denominato “Progetto Urbanistico” ciò che a tutti gli effetti è uno “strumento esecutivo” del PRG vigente, com’è il “Progetto urbano”, ossia un PUOC di attuazione del PUCG … a questo proposito occorre dunque riesaminare quanto emerso nel corso del tempo onde poter capire che sia non sia stata artatamente fatta una TRUFFA LESSICALE.
Ebbene:
Con il primo Studio di Fattibilità del 2014, che prevedeva una S.U.L. di m2 49.775 (61% a stadio e 39% a business park), Eurnova srl propose un “Comparto edificatorio”, corrispondente a quanto previsto dall’art. 48 della suddetta Legge Regione Lazio per l’ATTUAZIONE dei PUOC, ovvero, dall’art. 23 della Legge 1150/42 per l’attuazione dei PRG, oppure, dal 3° comma dell’art. 15 delle NTA del PRG di Roma Capitale, anche per attuare gli interventi di cui al comma 304 dell’art. 1, della Legge 147/2013.
Successivamente, contrattando con l’Amministrazione Marino le opere d’urbanizzazione indispensabili, lo studio di fattibilità cambiò: nel 2015, il “progetto definitivo” prevedeva una S.U.L. di m2 385.000 (13% a stadio e 87% a business park), ossia, il triplo di quanto consentito dal PRG. A seguire, Eurnova srl si accordò con l’Amministrazione Raggi per cancellare sia il Ponte di Traiano sia le Torri del business park. Successivamente, nel 2017, il “progetto definivo adeguato” ha portato la S.U.L. a m2 212.000 (17% a stadio e 83% a business park) … vale a dire il doppio di quanto consentito dal PUCG vigente!
In conseguenza dell’incremento della S.U.L. realizzabile, rispetto a quella consentita dallo strumento urbanistico vigente, l’Amministrazione procedente sul “progetto” richiese più volte all’Amministrazione Marino di procedere alla propedeutica “Variante urbanistica”, ma l’assessore Giovanni Caudo non fece nulla in questo senso.
Solo il 12 settembre 2016, la Regione avviò comunque il procedimento sul “progetto definitivo”, per poi addivenire al “preavviso di diniego” di cui alla Determinazione G04342 del 5 aprile 2017 … vale a dire alla “bocciatura del “progetto definitivo” per vari “motivi ostativi” e, financo, per assenza della prodromica “variante urbanistica”.
Tutto cambiò con l’Amministrazione Raggi, che sostituì il “progetto definitivo” BOCCIATO con il “progetto adeguato”, al quale riconobbe il “pubblico interesse” con DAC n° 32 del 14 giugno 2017, sebbene il “progetto adeguato” al nuovo corso pentastellato in Campidoglio prevedesse ancora la demolizione delle Tribune di Lafuente, vincolate dal 15 febbraio precedente dalla Sovrintendente arch. Margherita Eichberg e svincolate, solo il 15 giugno, dal Soprintendente arch. Francesco Prosperetti che aveva rimpiazzato la Eichberg. … Il tutto mentre, il Parlamento votava la leggina stabilente che – OVE NECESSARIO – il “verbale” dell’ultima Conferenza di Servizi “costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile “.
A questo punto, anche la Regione ha cambiato lessico: essa ha infatti ritenuto che, anziché il “verbale” della CdS, fosse il “progetto adeguato” (da adeguare ad innumerevoli prescrizioni, osservazioni ed ottemperanze, quindi da “bocciare” per prevalenza di motivi ostativi e per assenza di variante urbanistica propedeutica) a costituire adozione di variante urbanistica … limitandosi subdolamente a dire che il “progetto adeguato” e da adeguare venisse approvato ai fini urbanistici.
Ciononostante, si ritenne di non fare “ricorso” al TAR per chiedere la sospensiva dell’atto assolutamente inedito emesso dalla Regione; soprattutto per l’onerosità d’un appello all’autorità amministrativa che non si voleva fare per inconfessabili ragioni. Dimenticando però che spetti al Consiglio Comunale fare e variare i “piani“, con una procedura fissata dalla legge urbanistica nazionale, dalle leggi regionali e, in caso di varianti non generali, dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento Urbanistico vigente il che equivale a dire che, innanzitutto, spetti al Consiglio comunale deliberare l’adozione della variante.
Comunque, ciò che è stato fatto dal Parlamento (con la leggina ad Pallottam) e dalla Regione Lazio (con la determina G18433 e con atti successivi), ora appare solo il presupposto di quanto acconsentito da Roma Capitale (con la successiva pubblicazione del “progetto” che “al suo interno comporta variante urbanistica“), tanto che vien da dire son COSE DA PAZZI! Ovvero, poiché Basaglia docet sulla malattia mentale, son cose da incompetenti o da delinquenti.
Dopo quanto detto e scritto sull’immonda speculazione a Tor di Valle potremmo dire: “ai posteri l’ardua sentenza”, lasciando che nei prossimi giorni si facciano e si leggano le “osservazioni” da mandare agli avvocati… Avvocati che, però, NON hanno osservato alcunché sulla degenerazione amministrativa che, con l’adozione della Variante Urbanistica ha esautorato il Consiglio Comunale.
Eppure, il 24 marzo 2018, su “il Tempo” si leggeva che in Campidoglio si stesse discutendo se «la procedura di variante andrà adottata con un primo voto sul progetto del Consiglio comunale, seguito da pubblicazione degli atti, osservazioni di cittadini, controdeduzioni degli uffici e voto finale in Consiglio, oppure se si salterà il primo voto». Chissà quindi se quegli stessi avvocati avranno qualcosa da eccepire se, alla chetichella, s’approverà la variante urbanistica raddoppiante la capacità insediativa permessa dallo strumento urbanistico vigente.
Chissà poi se qualcuno possa aver chiesto chiarimenti in merito al fatto che tale variante urbanistica non sia stata adottata in Campidoglio come impone una legge urbanistica nazionale mai abrogata. Vale a dire se qualcuno si sia chiesto se possa essere ritenuto lecito fare una variante urbanistica nel rispetto d’una legge urbanistica regionale che, non apparendo superata da altre norme, venga semplicemente trascurata. Oppure se venga fatta ai sensi di Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente intenzionalmente travisate, onde poterle eludere. … in pratica vien da chiedersi il perché gli assessori all’urbanistica Roberto Morassut, Giovanni Caudo, Paolo Berdini e Luca Montuori non vengano indotti a giocare “ai quattro cantoni”, non già per scambiarsi di posto, bensì per chiedere a chi stia nel mezzo della stanza a che gioco si stia giocando, se mai verrà consentito di approvare quanto possiamo raffigurare nell’immagine che segue, relativa alla consistenza particellare del “Progetto Urbanistico”.
Infatti, lo strumento urbanistico di iniziativa privata denominato “Stadio della Roma – Tor di Valle”, permetterà ad Eurnova srl (rappresentante del 96,04% del valore relativo all’imponibile catastale) di espropriare i terreni d’altre proprietà incluse all’interno del limite della “superficie territoriale”, sebbene quest’ultima, non essendo quella lorda, dovrebbe essere denominata “superficie fondiaria” netta, in quanto non comprensiva delle aree per la viabilità principale … questa è infatti l’escamotage per poter includere tutta la Superficie Utile Lorda eccedente quanto permesso dal PRG vigente nelle aree di Eurnova srl (che sono solo il 60,76% del totale delle proprietà interessate), facendo ricadere sulle altre proprietà solo gli standard a parcheggi e verde.
Alla luce dell’accordo sottoscritto il 26 maggio 2014 tra AS Roma SPA e AS Roma SPV IIc ed Eurnova Srl. «L’idea che guida il disegno generale dell’intervento è la riqualificazione urbana e ambientale con la realizzazione di un nuovo centro attrattivo, sia dal punto di vista sportivo/commerciale, grazie al nuovo Stadio e alle strutture a esso annesse, che dal punto di vista direzionale, grazie al nuovo “Business Park”».
Occorre sperare che a nessuno venga in mente d’osservare che, probabilmente, non sono stati adeguati tutti gli elaborati dello strumento urbanistico di iniziativa privata denominato “Stadio della Roma – Tor di Valle” secondo quanto richiesto dalla Regione nella Determina G18433 del 22 dicembre 2017 e nella Nota del 25 gennaio 2018, prima di trasmetterlo a Roma Capitale per pubblicarlo in veste di “progetto che al suo interno comporta variante urbanistica“, giacché potrebbe essere un’eccezione aver lasciato inalterato l’elaborato incluso nella cartella A_02_MASTERPLAN.zip e denominato DEF_G_GEN_00_GE_0000_0100_G00,00_LAN_02.pdf (MAS GEN_INQUADRAMENTO), nel quale, anche in barba alle prescrizioni dell’arch. Francesco Prosperetti, la “Ricostruzione della Tribuna” appare ancora indicata sulla particella catastale 14 del foglio di mappa 857, appartenente ad Immobilquindici srl, ovvero su di un’area limitrofa ai “Casali esistenti, individuati come beni tipizzati ex art. 134, comma 1, lettera c)” da restaurare per la “valorizzazione del patrimonio agro-culturale”, area tuttavia risultante esterna al “limite della superficie territoriale” del suddetto strumento urbanistico di iniziativa privata.
Oppure bisogna sperare nell’adagio popolare … passata la festa gabbatu lu santo, nel senso che, se venisse approvata l’immonda speculazione presentata come “Stadio della Roma”, i beneficiari della valorizzazione fondiaria – già evidenziata dal compianto Presidente Ferdinando Imposimato nell’Atto di significazione ed intervento nel procedimento (depositato ai sensi dell’art. 9 della Legge 241/1990) – potrebbero decidere di trasferire ALTROVE il raddoppio della S.U.L. consentita dal PRG vigente a Tor di Valle qualora – per chissà quale ravvedimento – un non tifoso (ovvero un non fan pentastellato) si peritasse di vedere se il T.A.R. del Lazio non abbia proprio nulla da dire sugli atti amministrativi inerenti il procedimento autorizzativo de UnoStadioFattoBene.
Cosicché val la pena di considerare che, almeno per il momento, si potrebbe DIFFIDARE il Presidente dell’Assemblea Capitolina a mettere in votazione l’approvazione di questa variante urbanistica, se non altro per tutte le ragioni che sono state considerate e che si spera confluiscano in Osservazioni al “Progetto con variante urbanistica”, pubblicato all’albo pretorio di Roma Capitale.
[1] http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/05/02/stadio-a-tor-di-valle-riepilogando-siamo-messi-cosi/ ,
Memorabile !
Implacabile EttoreFierMazzola ! Inflessibile Belli Laura. Ce la faremo a vincere questa battaglia …lo so, me lo sento. Sono affetto da inguaribile ottimismo quanto al trionfo della ragione. Il miserabile castello di carta straccia esibito da questi ciarlatani non avrà vita lunga.