È parecchio tempo che, dalle pagine di questo blog, non si parla della brutta faccenda di Tor di Valle; non per questo, però, ci si è rilassati ritenendola ormai risolta dopo lo scoperchiamento del “Vaso di Parnasi” … che solo in apparenza ha dato l’idea di mandare a gambe all’aria molte delle certezze di farla franca da parte dei personaggi coinvolti.
Infatti, in questi mesi, si è innanzitutto cercato di capire se Comune e Regione intendessero prendere atto della reale situazione, bloccandosi e ammettendo gli errori fatti o se, nonostante l’evidenza dei fatti, preferissero – come sembra – procedere comunque. Ma soprattutto, in questi mesi estivi, si è attesa la conclusione del difficile lavoro dei legali incaricati dalle varie associazioni che combattono questa vergogna, sì da definire la giusta strategia da seguire per porle fine.
Nelle puntate precedenti[1], anche col prezioso contributo dell’arch. Luciano Belli Laura e dell’ing. Paolo Leoni, abbiamo scritto su tutte le “stravaganze” della vicenda, elencando tutte le irregolarità e criticità di questo tentativo di “Mandrakata” da parte dei promotori, coadiuvati dai loro oliati burattini – politici, tecnici e dirigenti amministrativi.
Ora però il tempo stringe, e questo post odierno vuole essere un appello ad UNIRE LE FORZE, piuttosto che restare divisi nell’andare avanti verso un comune obiettivo. È giunto dunque il momento di raccogliere l’esortazione del Presidente di FederSupporter, Alfredo Parisi, affinché tutti gli interessati facciano muro compatto in vista del rush finale.
È questa la ragione per cui, nel mio piccolo, ho messo a disposizione il mio blog per questo appello atto a rompere gli indugi e stanare, sempreché lo si voglia davvero, sia il Comune che la Regione!
Nel ringraziare l’avv. Massimo Rossetti per l’autorizzazione alla pubblicazione, riporto quindi di seguito la sua Nota relativa all’urgenza che la Regione provveda ad emettere una Delibera di Autotutela per sospendere l’efficacia della Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria del 22 dicembre 2017, nonché la Proposta di Diffida predisposta da FederSupporter.
L’articolo odierno si conclude con uno scritto dell’arch. Luciano Belli Laura che, traendo spunto dagli ultimi articoli “di parte”, ci fa il punto della situazione.
Nel frattempo, proprio mentre mi accingo a pubblicare quanto segue, accolgo con grande piacere la notizia che, già da domani, l’avvocato Libutti, che segue la vicenda per conto di Italia Nostra, provvederà alla stesura della diffida per suo conto.
Ettore Maria Mazzola
Roma 11 settembre 2018
La vicenda Tor di Valle: necessario ed urgente un intervento in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Si ha notizia che il Comune di Roma avrebbe chiesto al Politecnico di Torino un parere circa la fattibilità del Progetto sul piano infrastrutturale, con particolare riferimento alla realizzazione o meno del così detto Ponte di Traiano.
Tale richiesta di parere costituisce, a mio avviso, un ulteriore tentativo di diversione e depistaggio da quello che è il problema fondamentale: vale a dire l’illegittimità del procedimento amministrativo concernente il Progetto.
L’ordinanza di applicazione di misure cautelari del Tribunale di Roma dell’11 giugno scorso ha disvelato, in gran parte sulla base di inequivocabili e non smentibili intercettazioni telefoniche tra gli indagati, che i poteri discrezionalmente spettanti a pubblici ufficiali deputati a pronunciarsi, per quanto di rispettiva competenza, nell’ambito del procedimento, sono stati esercitati in maniera contraria ai doveri d’ufficio.
In questo modo si sarebbe dato vita ad atti che, pur formalmente regolari, sarebbero stati dettati ed adottati in violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione.
Dovere di imparzialità che è “idoneo parametro normativo di valutazione della legittimità dell’attività amministrativa, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza” (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2070 del 1° aprile 2009).
Ne consegue che l’inosservanza del suddetto dovere determina il vizio di eccesso di potere che, unitamente alla violazione di legge, costituisce vizio di legittimità sotto forma di sviamento, poiché viene perseguito un fine diverso da quello per il quale il potere discrezionale viene conferito all’amministrazione.
E, ancora, così statuisce il Consiglio di Stato (sentenza n. 11 del 22 maggio 1964). “Espressione di parzialità e di favoritismo, è forse il vizio che più profondamente incide sulla fiducia della collettività in una azione amministrativa collettiva, così come prescrive ed impone la nostra Costituzione “.
Disfunzione che tipicamente si verifica allorché il pubblico funzionario, ponendo in essere comportamenti delittuosi, svende le proprie funzioni, asservendo l’interesse pubblico ad interessi privati.
A questo proposito, l’impianto accusatorio di cui alla richiamata ordinanza dell’11 giugno scorso ha trovato una piena conferma nella sentenza della Cassazione, Sezione VI penale, dell’11 luglio scorso, secondo cui, nella vicenda in oggetto, ha effettivamente operato una associazione per delinquere.
Vale a dire un accordo per commettere una serie di reati, anche in mancanza di una comunione di intenti ai fini della loro commissione.
Ma se così è, non può che ritenersi viziato per eccesso di potere e violazione di legge l’iter procedimentale finora seguito per l’approvazione del Progetto e, in particolare, la Determinazione del 22 dicembre 2017 che ha chiuso la Conferenza di servizi decisoria con un assenso con prescrizioni al suddetto Progetto, scaturito dalla Delibera di Roma Capitale n. 32 del 20017.
Il recente parere dell’Avvocatura dello Stato sulla vicenda ILVA contiene una accurata ricostruzione della giurisprudenza amministrativa in tema di autotutela: ricostruzione che ben si attaglia alla vicenda in oggetto.
L’esercizio del potere di autotutela è il mezzo con il quale l’Amministrazione, in ossequio ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione, verifica che gli atti dalla stessa precedentemente adottati siano conformi ai suddetti principi e che siano in grado di produrre gli effetti cui erano preordinati.
Viene espressamente richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 341 del 27 gennaio 2017, in base alla quale : “ L’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione di effetti di un atto illegittimo deve consistere nell’esigenza che quest’ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all’esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengano motivatamente giudicati maggiormente pregnanti di ( e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo”.
Valori pubblici specifici prevalenti, tra i quali, vengono indicati quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.
Inoltre, si può leggere nel parere dell’Avvocatura, che: “Lo snodo evidentemente è costituito dalla sussistenza di concrete ragioni di interesse pubblico non semplicemente rinvenibili nella pur fondamentale esigenza di ripristino della legalità, in ipotesi violata. Esso deve altresì porsi- in una dialettica di bilanciamento – in rapporto di prevalenza rispetto alla posizione giuridica vantata… evidentemente connotata dallo specifico affidamento ingenerato” (pag. 33).
Ricorda, tuttavia, il parere che, secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 3940/2018, la tutela del legittimo affidamento del privato non sussiste quando sia stato proprio quest’ultimo a dare corso, con proprie azioni od omissioni, alla illegittimità (sempre pag. 33).
L’amministrazione competente, quindi, nella fattispecie la Regione Lazio, tenuto conto che la Conferenza di servizi decisoria è un atto endoprocedimentale, alla luce di tutto quanto precede, dovrebbe procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela dell’atto, stante la sua evidente illegittimità e stante l’interesse pubblico a tale annullamento.
Interesse che consiste essenzialmente nel fatto che, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, l’atto endoprocedimentale illegittimo provoca l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del procedimento, con tutte le conseguenti, negative ricadute, in specie in termini di generazione ed ampliamento del contenzioso.
Interesse, altresì, fondato sulla prevalenza di valori costituzionali da tutelare, quali quelli ambientali e della salute e sicurezza pubblica, su interessi privati.
E’ evidente, poi, che la Determinazione finale della Conferenza di servizi conclusasi il 22 dicembre 2017 causerebbe l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo, così dando luogo ad un inevitabile, lungo e dispendioso contenzioso con più che probabili esiti negativi per l’amministrazione.
Quanto alle questioni infrastrutturali e, in specie, alla realizzazione del Ponte di Traiano, v’è da dire che la realizzazione di esso era stata, in sede della predetta Conferenza, ritenuta assolutamente necessaria.
Valga il vero di ciò quanto espresso dalla Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio nell’ambito della suddetta Determinazione:
“L’attuale versione progettuale, differentemente dalla precedente deliberazione 132/2014, è privata della realizzazione del Ponte di Traiano, con l’obiettivo di dare priorità alle scelte programmatiche del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente relative alle infrastrutture di mobilità già individuate, quale il Ponte dei Congressi, attualmente previsto quale opera pubblica alternativa al Ponte di collegamento con l’autostrada A 91, Roma-Fiumicino, di nuova programmazione…. Tale decisione tuttavia diverge dalle precedenti valutazioni espresse dai competenti uffici capitolini…. Allo scopo di dover evitare atteggiamenti di “ schizofrenia amministrativa”, si prende atto in questa fase delle valutazioni di Roma capitale adottate con la unilaterale deliberazione di assemblea capitolina n. 32/2017…Ciò malgrado, sulla base delle valutazioni più volte espresse dalla scrivente Area, secondo il principio di precauzione, si ritiene indispensabile prevedere forme di controllo del traffico costanti nel tempo, che consentano di verificare, già nella fase di realizzazione delle opere che complessivamente compongono l’intervento e fino all’entrata in esercizio delle diverse componenti progettuali pubbliche e private, un eventuale ( temuto) peggioramento degli attuali standard funzionali delle infrastrutture esistenti nel quadrante urbano interessato, garantendo azioni di mitigazione ed opere compensative in caso di accertata inadeguatezza delle opere progettate, fino anche ad ipotizzare una generale riconsiderazione delle decisioni assunte da Roma capitale con la DAC 32/2017 in merito al sistema infrastrutturale “ ( pag. 35).
Nonostante ciò, il Progetto, incredibilmente, ha ricevuto un assenso con prescrizioni (queste ultime che rappresentano ben 43 pagine sul totale delle 61 pagine della Determinazione).
Un assenso, dunque, formalmente positivo, ma, sostanzialmente, negativo.
Quanto sopra, avendo stabilito il Consiglio di Stato, con Decisione n. 7566 del 2004, che “Si considerano come dissensi in senso sostanziale quei pareri asseritamente favorevoli che, tuttavia, per la quantità e qualità delle prescrizioni (e condizioni) poste alla base del rilascio del parere favorevole, sono in realtà idonee a disvelare una posizione negativa dell’amministrazione partecipante”.
La richiesta, pertanto, di un parere al Politecnico di Torino sulla necessità o meno del Ponte di Traiano appare nient’altro che un diversivo inutile o meglio- peggio- finalizzato ad un proseguimento di un procedimento caratterizzato sin dall’inizio e, perciò, illegittimo, dall’asservimento dell’interesse pubblico ad interessi privati.
Vi sono, perciò, tutti i presupposti affinché, quanto meno, la Regione Lazio, Amministrazione competente per l’atto endoprocedimentale costituito dalla Conferenza di servizi decisoria, conclusasi il 22 dicembre 2017, provveda, senza indugio, alla sospensione dell’efficacia della Determinazione conclusiva di tale Conferenza.
Sospensione più che giustificata da evidenti, gravi ragioni, quali quelle tutte di cui all’ordinanza dell’11 giugno scorso, fissando il termine massimo della sospensione in 18 mesi dal momento dell’adozione (22 dicembre 2017); termine di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990.
In questo modo, in tempo utile entro la scadenza del termine, l’amministrazione competente potrà valutare con maggiore cognizione di causa, soprattutto alla luce dell’evoluzione dell’indagine penale in corso e di quanto da essa dovesse ulteriormente emergere e scaturire, di procedere oppure no all’annullamento dell’atto sospeso.
Resta fermo che, sempre ai sensi del citato art. 21 nonies, l’annullamento consegue, anche dopo la scadenza del suddetto termine, qualora l’atto sia stato assunto sulla base di falsa rappresentazione dei fatti per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza definitiva.
E’, comunque, opportuno, sebbene, come visto in precedenza, la tutela del legittimo affidamento del privato non sussiste quando quest’ultimo abbia, con proprie azioni od omissioni, dato corso all’illegittimità dell’atto amministrativo, che il provvedimento di sospensione venga adottato al più presto, posto che il decorso del tempo, in mancanza di un intervento in autotutela, non può che alimentare e corroborare le aspettative del privato stesso.
Sarebbe, infine, paradossale e arrecherebbe un irrimediabile vulnus alla credibilità, al prestigio ed all’immagine della Pubblica Amministrazione che, finalizzato, nonostante tutto, l’iter di approvazione del Progetto, approvata la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, iniziati, addirittura, i lavori di realizzazione del Progetto stesso, una sentenza definitiva confermasse la validità dell’impianto accusatorio di cui all’ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 giugno scorso.
Avv. Massimo Rossetti
Roma 17 settembre 2018
Oggetto: Progetto Tor di Valle. Iniziativa comune per diffida formale ex art. 328, comma 2, CP a Comune di Roma e a Regione Lazio.
Cari Amici,
Con riferimento alle Note dell’Avv. Massimo Rossetti dell’11 settembre scorso, già in Vostro possesso, richiamo la Vostra attenzione sull’opportunità- necessità- di una urgente iniziativa comune nei confronti sia del Comune di Roma sia della Regione Lazio.
Tenuto conto, infatti, alla luce delle argomentazioni di cui alle richiamate Note, che, a nostro avviso, sussitono tutti i presupposti giuridici affinché, per quanto di rispettiva competenza, sia il Comune sia la Regione adottino, senza indugio, provvedimenti in autotutela, se non di annullamento, almeno di sospensione di efficacia del procedimento in atto, si propone quanto segue
L’invio, per raccomandata AR, al Comune ed alla Regione di una formale diffida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, comma 2 (Omissione di atti d’ufficio), CP.
La diffida consisterebbe nella richiesta di procedere, per l’appunto, alla sospensione dell’efficacia, secondo quanto previsto dall’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, della Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria, n. 32 del 22 dicembre 2017.
Ciò, considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, il verbale conclusivo della suddetta Conferenza costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale che è trasmessa al Sindaco il quale la sottopone all’approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Laddove è evidente che la suddetta Determinazione conclusiva costituisce atto presupposto e necessario ai fini dell’eventuale approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio comunale.
Ne consegue che, ove, come nel caso in esame, sussistano gravi ragioni di interesse pubblico, come evidenziate dall’Ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 giugno scorso, che richiedono, almeno, la sospensione del procedimento di approvazione della variante urbanistica, stanti gli evidenti, numerosi ed inequivocabili profili di illegittimità della predetta Determinazione e stante il fatto che, nel caso di specie, non sussiste alcun affidamento tutelabile del soggetto proponente, la sospensione appare come un atto cautelativo doveroso e dovuto.
Nel contempo, per le medesime ragioni, appare come un atto doveroso e dovuto la sospensione della Determinazione in oggetto da parte della Regione Lazio, Amministrazione competente per la Conferenza di servizi decisoria conclusasi il 22 dicembre 2017.
La diffida avrebbe lo scopo di mettere, rispettivamente, il Comune e la Regione nella necessità di dover dare una risposta entro 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa.
Termine, trascorso il quale senza alcuna risposta o senza delle giustificazioni per il ritardo nell’adozione dell’atto richiesto, scatta il reato di omissione d’atto d’ufficio, sanzionabile con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Ciò che conta non è tanto la gravità del reato e l’entità della pena, quanto la messa in mora di Comune e Regione che così verrebbero costrette a prendere una posizione ufficiale, uscendo dall’attuale “melina” che stanno portando avanti, con l’evidente scopo di fare in modo che, con il trascorrere invano ed inerte del tempo, si consolidino le posizioni di vantaggio illegittimo e, financo, illecito, finora acquisite dal proponente il Progetto e dai suoi sodali.
Il tutto con grave ed irreparabile pregiudizio per la legalità violata e per l’interesse pubblico.
E’, altresì, chiaro, a nostro avviso, l’opportunità che l’iniziativa qui proposta, ove condivisa, sia frutto e venga attuata non mediante iniziative isolate, bensì mediante una azione comune di quanti più soggetti possibili interessati al ripristino della legalità ed alla tutela dell’interesse pubblico suddetti.
Nel ringraziare per l’attenzione ed in attesa di sollecito riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi
Nove mesi dopo, anziché partorire, si procede.
(di Luciano Belli Laura)
Venerdì 22 dicembre 2017, dai funzionari di Civita & Zingaretti venne concepita l’ennesima “stranezza” nell’iter d’approvazione del progetto di stadio per la A. s. Roma, a Tor di Valle. Un iter (o procedimento) in loro mani – esattamente in quelle della Conferenza di Servizi decisoria regionale – fin dal 12 settembre 2016.
Sabato 22 settembre 2018, dal Sindaco di Roma Capitale s’apprende che: «L’esito della due diligence che non è ancora terminata è fondamentale, sennò che cosa la abbiamo fatta a fare? Però a breve dovremmo avere gli esiti e quindi poi in base a quelli ci si muoverà di conseguenza. Si procede». In cosa si proceda, tuttavia, non è dato sapere. Solo, magari, presumere che Virginia Raggi abbia voluto confermare – precisandole – le anticipazioni su “il Tempo” del solitamente ben informato Fernando M. Magliaro.
Secondo costui, «Si riparte, dunque. Si smuove il Campidoglio dal torpore in cui era precipitato all’indomani del deflagare dell’Inchiesta Rinascimento …». E lunedì prossimo, secondo cotesto giornalista, sarebbero riprese le riunioni «dedicate ad analizzare le osservazioni alla variante urbanistica, presentate da cittadini ed associazioni, e le relative contraddizioni». Vale a dire le “contro deduzioni” dell’Amministrazione comunale alle “osservazioni”, presentate entro Lunedì 11 giugno 2018, alla Variante di Piano Regolatore vigente. La quale – senza preventiva deliberazione d’adozione del Consiglio Comunale, prescritta da leggi (nazionale e regionale) mai abrogate – venne pubblicata all’Albo pretorio esattamente sessanta giorni prima.
E secondo il siffatto tifoso, forse sintonizzato sia su Radio Campidoglio che su Radio Parnasi, «difficilmente si andrà alla votazione … sulla variante urbanistica prima della conclusione dell’indagine penale». Giacché, secondo l’emerito suddetto, … «Nel merito, l’orientamento che negli uffici starebbe prendendo piede è quello di accogliere quelle osservazioni già presentate durante la Conferenza di Servizi e da questa fatte proprie e inserite come prescrizioni ai proponenti. Al contrario, quelle respinte dalla Conferenza dovrebbero essere ugualmente rigettate anche nella loro formulazione da osservazioni. Anche perché, se ne venisse accolta qualcuna, visto il loro contenuto (mobilità principalmente), vorrebbe dire stravolgere il progetto, sconfessare la Conferenza e dover riscrivere la delibera di pubblico interesse».
Se tale orientamento “prendesse piede” negli “uffici” non ci sarebbe altro da fare che DIFFIDARE il Sindaco di Roma Capitale a procedere nell’allucinante trabocchetto nel quale sarebbe stato messo, nove mesi fa, da Civita & Zinga. Allorquando il “progetto” fu approvato solo a fini urbanistici e contemporaneamente inviato al mittente per essere nuovamente adeguato; poiché, ad UnoStadioFattoBene, la Conferenza di Servizi decisoria espresse soltanto un assenso con prescrizioni. Equivalente, per il Consiglio di Stato, a diniego quando le “prescrizioni” sono tante come quelle descritte in più di quaranta delle circa sessanta pagine della Determinazione Regionale. E procedere nell’espediente escogitato da chi non voleva presentarsi agli elettori con la “bocciatura” dello stadio a TdV. E procedere nell’inganno di confondere la “variante urbanistica”, sulla quale i cittadini hanno facoltà di presentare “osservazioni” nel pubblico interesse, con il “progetto” su cui, invece, sono espressi solitamente i “pareri” dei rappresentanti unici delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento d’approvazione. E poi ancora procedere nel tranello di confondere lo “adeguamento” al progetto, da farsi a cura del suo proponente e PRIMA della sua inaudita ed indebita pubblicazione in quanto “variante urbanistica”. Per poi procedere nell’insidia di dare a Cesare (cioè, a Virginia Raggi) incombenze che Dio (vale a dire, il signor Parnasi) non voleva più avere. Per reintrodurre nel “progetto” le opere pubbliche che quattro signori con poteri e burbanza da padreterno non hanno saputo e/o voluto ripristinare in CdS regionale. Onde adeguare ad “ottemperanze” e/o “prescrizioni” indicate nel procedimento regionale d’assenso del “progetto”, peraltro pubblicato inadeguato ai fini del procedimento comunale di definizione della “variante urbanistica”.
Ed allora, per dire pane al pane e vino al vino, e capire cosa comporta la “variante urbanistica”, si legga quanto (dopo la notizia di presunte “elargizioni” del signor Parnasi al PD) vien scritto così: «La sensazione è che ne sentiremo e vedremo della belle. Il tutto per uno Stadio che non si poteva fare ma che, a forza di aiutini, occhi chiusi, vincoli svincolati e pareri tutt’altro che super partes si voleva a tutti i costi fare. Perché lo stadio era solo un alibi dato in pasto ad un’opinione pubblica tanto tifosa quanto inconsapevole, mentre a tutti gli effetti si trattava (e si tratta ancora) di un tentativo di speculazione edilizia».
Indi, per dare a Cesare quel che è di Cesare, si conviene d’inviare due distinte Raccomandate A/R. A Nicola Zingaretti della Regione Lazio (dove giace, ai sensi dell’art. 1, comma 304, L. 147/2013 e della L. 241/1990, il procedimento inerente l’approvazione del progetto di stadio per la AS Roma a Tor di Valle) ed a Virginia Raggi di Roma Capitale (dove giace il procedimento inerente la variante urbanistica al Riano Regolatore vigente, da approvare senza aver mai adottato in Consiglio la legittimazione della suddetta speculazione edilizia, giammai escogitata e/o messa in atto sia dall’arch. Giovanni Caudo sia dall’ing. Paolo Berdini).
Al fine di chiedere a lor signori di NON procedere sui procedimenti in capo alle loro amministrazioni. Come ben specificato nella “Diffida formale ex art. 328, comma 2, C.P.”, a firma del Presidente di Federsupporter. Che s’allega integralmente condividendola e sottoscrivendola a tutti gli effetti. E, sostanzialmente, soprattutto per le argomentazioni espresse dall’avv. Massimo Rossetti nella Nota, pure allegata in calce, per un “Intervento di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione”.
[1] http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/07/04/stadio-tor-di-valle-andare-avanti-solo-se-sara-tutto-in-ordine-si-ma-chi-lo-verifica/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/06/07/1264/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/06/13/le-mani-sulla-citta-i-primi-arresti/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/02/27/stadio-della-roma-ricorso-al-tar-ultima-chiamata/
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http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/02/02/stadio-della-roma-il-tempo-scorre-inesorabile/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/01/12/987/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2017/12/22/business-park-del-calcio/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2017/12/12/equilibrismi-e-feticci-della-roma-di-oggi/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2017/12/03/894/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2017/06/15/lultima-mandrakata-e-il-vincolo-non-ce-piu/
http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2017/06/10/roma-bananas-sola-andata/
Bravo Ettore,insisti.
Non so come dirvi grazie se non con un grazie, per quello che fate in ossequio alle nostre professioni che esigono nel loro espletamento, principalmente serietà ; si proprio quella cosa di cui il nostro paese è diventato così deficitario nel corso del tempo. Ritengo questo impegno profuso degno di essere dichiarato nell’interesse supremo della città e annoverato fra quelli che faranno scuola per le generazioni di giuristi, urbanisti e amministratori a venire.
grazie Maurizio,
troppo buono!