Nei giorni scorsi avevamo già dato notizia dell’evolversi – o involversi – della situazione di Tor di Valle[1] in attesa di conoscere il contenuto della Relazione richiesta (apparentemente senza alcuna ragione logica) al Politecnico di Torino.
Nel frattempo il contenuto di quella Relazione, che doveva essere reso noto, è stato secretato.
Date le anticipazioni di quella Relazione – che definivano il progetto per Tor di Valle “catastrofico” – è apparso sconcertante ascoltare le affermazioni della sindaca e del suo entourage, oltre che quelle del ministro Toninelli e del Presidente del Consiglio Conte, sicché non c’è da meravigliarsi se, perfino tra i pentastellati, in molti abbiano pensato a male … cosa, infatti, può aver indotto a negare a chiunque, “amici” inclusi, di conoscere il contenuto di quella Relazione che, sebbene non necessaria, era stata richiesta dalla Sindaca per “superare” gli dubbi emersi a conclusione della Conferenza dei Servizi??
Del resto, se le anticipazioni definivano il progetto “catastrofico”, come potrebbe il testo finale modificare quel giudizio?? Domani, a quanto pare, finalmente la Sindaca si degnerà di renderci edotti sul parere torinese … ma l’ombra dei giorni trascorsi dall’arrivo a Roma della Relazione difficilmente verrà rischiarata da qualsivoglia spiegazione.
L’arch. Luciano Belli Laura oggi mi ha chiesto quindi di pubblicare sul mio blog un suo pezzo “esplosivo”, cosa che ho accettato di fare premettendo però l’illuminante testo dell’avvocato Massimo Rossetti per conto di FederSupporter … un testo che in Campidoglio e in Regione dovrebbero leggere attentamente!
Roma 4 febbraio 2019
Le Relazioni del Politecnico di Torino sul Progetto Tor di Valle: non segretezza, bensì trasparenza.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Da notizie di stampa si apprende che la Relazione finale del Politecnico di Torino relativa alla mobilità in sicurezza concernente il Progetto Tor di Valle è – sarebbe – stata consegnata al Comune di Roma.
Si è avuta anche notizia che tale Relazione sarebbe stata e continuerebbe ad essere “secretata”.
Ove ciò fosse confermato, si sarebbe indubbiamente in presenza di un fatto molto serio e molto grave.
Nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini si è storicamente passati dal principio di segretezza a quello di trasparenza amministrativa.
Principio, quest’ultimo, che, sebbene non espressamente formulato in Costituzione, tuttavia, è ormai pacificamente considerato come espressione dei criteri costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art.97della Costituzione.
E, infatti, la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, come integrata e modificata dalla Legge n. 15/2005, prescrive che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di pubblicità e di trasparenza”.
Laddove, mentre il criterio di pubblicità si rivolge alla Pubblica Amministrazione, il criterio di trasparenza ha come destinatari i cittadini.
A valle di questi principi vigono nel nostro ordinamento quattro discipline normative in materia di pubblicità e trasparenza che possono essere come di seguito sintetizzate.
- Il diritto di accesso generalizzato.
Tale diritto è disciplinato dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990.
Esso si esercita mediante richiesta motivata a prendere visione e a estrarre copia di documenti amministrativi (l’estrazione di copia è sottoposta al rimborso del costo di riproduzione).
Destinataria della richiesta è l’Amministrazione che ha formato il documento o lo detiene.
La domanda si presenta agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Amministrazione cui è rivolta la richiesta.
In caso di diniego all’accesso, espresso o tacito, quest’ultimo decorsi invano 30 giorni dalla domanda senza che vi sia stata risposta, si può ricorrere, ove il diniego provenga da Enti territoriali, al difensore civico, oppure, in via giudiziale, al TAR territorialmente competente.
Il diritto di accesso è riconosciuto dall’art. 22 della Legge n. 241/1990 a “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Non v’è dubbio, pertanto, alla luce di quanto precede, che Federsupporter, già riconosciuta soggetto portatore di interessi pubblici e diffusi nella vicenda Tor di Valle, come tale, ammessa a partecipare alla Conferenza di servizi decisoria sul Progetto de quo, ha il diritto, così come altri analoghi soggetti, di accesso alle Relazioni, sia preliminare sia finale, del Politecnico di Torino.
Federsupporter, infatti, è sicuramente in una posizione qualificata, diversa da quella di un generalizzato controllo di legalità sull’Amministrazione; posizione che implica interesse al conseguimento o alla conservazione, anche meramente potenziale, di un bene della vita (cfr. Consiglio di Stato, Udienza Plenaria, n. 7 del 24 aprile 2012).
Bene, nella fattispecie, quale quello alla libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’area e zone circostanti in cui dovrebbe essere realizzato il Progetto.
In altre parole, nel caso in esame, l’accesso alle Relazioni del Politecnico di Torino integrerebbe l’interesse di Federsupporter, così come di altri analoghi soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, a poter accedere a tali documenti per la tutela di una specifica posizione giuridicamente rilevante, differente da un generico interesse al controllo del buon andamento dell’attività amministrativa.
Le eccezioni tassative poste al diritto generalizzato di accesso sono assolute e relative.
Quelle assolute sono: il segreto di Stato; altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, quali: il segreto bancario, statistico, industriale, professionale, dati sulla salute, sulla vita sessuale, etc.
Le eccezioni relative possono ricorrere qualora l’Amministrazione richiesta dell’accesso valuti che l’interesse pubblico alla trasparenza possa, in esito ad un bilanciamento, nuocere
ad interessi considerati dall’ordinamento.
Il pregiudizio deve essere concreto e deve possedere un preciso nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio stesso, non potendosi, quindi, prefigurare soltanto il rischio di un pregiudizio meramente in via generica e astratta.
L’Amministrazione è tenuta, comunque, a privilegiare sempre il diritto di accesso, esigendosi che la deroga, anche parziale, a tale diritto non ecceda mai quanto è strettamente necessario ed adeguato per evitare il pregiudizio ad interessi considerati dal legislatore.
Aggiungo che, sempre nella fattispecie, non può neppure essere opposto il diniego all’accesso ai documenti de quibus sulla base di quanto stabilito dall’art. 24 della Legge n. 241/1990, poiché la possibilità per la Pubblica Amministrazione di negare l’accesso riguarda esclusivamente l’attività amministrativa relativa ad atti normativi ed amministrativi generali, mentre nel caso del Progetto Tor di Valle, si tratta di attività amministrativa diretta all’esame di un atto particolare e specifico, quale l’approvazione del suddetto Progetto.
- L’accesso civico.
Il principio ed il diritto della/alla trasparenza sono stati ulteriormente ampliati dal Decr. Lgs.vo n. 33 del 2013, attuativo della Legge Delega n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
L’accesso civico prevede che chiunque, quindi non soltanto soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, ha il diritto di chiedere ed ottenere che gli siano resi noti i documenti, le informazioni o i dati in possesso della Pubblica Amministrazione che non siano stati pubblicati.
A differenza dell’accesso generalizzato, però, l’accesso civico consente di acquisire solo quegli atti la cui pubblicazione sia prevista come obbligatoria, quali, per esempio, quelli a carattere normativo ed amministrativo generale e provvedimenti amministrativi già adottati.
In sintesi, si può dire che, mentre l’accesso generalizzato di cui alla Legge n. 241/1990 consente un accesso più in profondità a documenti pertinenti alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, l’accesso civico consente un accesso meno in profondità ma potenzialmente più esteso.
Le eccezioni poste al diritto di accesso generalizzato valgono, a maggior ragione, anche per l’accesso civico.
- L’accesso di Consiglieri comunali e provinciali.
Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) prevede, art. 43, comma 2, che “i Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Nessun limite e nessuna eccezione, in pratica, possono essere opposti al suddetto diritto, neppure quello della tutela della riservatezza di terzi, sussistendo nei confronti dei Consiglieri, come dettato dalla legge, il vincolo del segreto nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (per tali casi si rinvia a quanto detto sub 1).
Ne consegue che l’unico, eventuale limite al diritto di accesso in questione potrebbe essere costituito da richieste dei Consiglieri che siano del tutto generiche o meramente emulative, vale a dire ostruzionistiche.
- Accesso alle informazioni ambientali.
Con Decreto legs.vo n. 195/2005 è stata recepita nel nostro ordinamento la così detta “Convenzione di AARHUS” dal nome della città danese in cui è stata firmata.
Mediante questa Convenzione l’Unione Europea ha voluto e vuole coinvolgere i cittadini nelle questioni ambientali.
A tal fine, ha previsto di garantire l’accesso dei cittadini alle informazioni ambientali in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.
Chiunque, pertanto, ha il diritto di chiedere ed ottenere da tali Amministrazioni, non solo documenti, ma anche qualsiasi altra informazione scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualsiasi altra forma in materia ambientale.
Non è necessario che il richiedente dimostri di avere un interesse specifico, fermo restando, però, che, ove l’Amministrazione chieda, a propria volta, al richiedente di specificare la sussistenza di un effettivo interesse, il richiedente stesso è tenuto a specificare che la ragione della richiesta è sorretta da un effettivo interesse ambientale.
Quanto alla nozione di informazione ambientale, essa attiene sia allo stato dell’ambiente (suolo, territorio, etc.) sia ai fattori che possono incidere sullo stesso (sostanze, energia, rumore, rischio idrogeologico, etc.).
Anche per la tutela di tale tipo di accesso, in caso di diniego, vale la possibilità di ricorso alla sede giurisdizionale dinanzi al TAR competente per territorio.
Così riepilogate le tipologie di diritto di accesso, resta da dire che, a mio avviso, non ricorre, nella fattispecie, alcuna, almeno legittima e lecita, possibilità per il Comune di Roma sia di sottrarsi alla pubblicazione dei documenti, preliminare e finale, del Politecnico di Torino, sia di negare il diritto di accesso a tali documenti.
Circa, poi, la natura e valenza giuridiche dei suddetti documenti, ribadisco che non trattasi di parere, bensì di valutazioni tecniche richieste e rilasciate ai sensi dell’art.17 della Legge n. 241/1990.
Laddove le valutazioni tecniche riguardano profili esclusivamente, per l’appunto, tecnici, di carattere accertativo. Vale a dire giudizi espressi unicamente in conformità a scienza e non atti di discrezionalità tecnica.
Ed è tenuto conto di quanto sopra che, ove la Relazione finale del Politecnico di Torino si discostasse in maniera sostanziale e significativa da quella preliminare, quest’ultima di cui ampi contenuti sono stati già resi noti da tempo da plurimi organi di informazione, sarebbe legittimo e fondato il sospetto che o la prima o la seconda Relazione siano frutto di imperizia e/o negligenza (tertium non datur). Ancora peggio, si potrebbe sospettare che vi possano essere state indebite ed improprie pressioni onde rendere la Relazione finale più consona o, comunque, più edulcorata per alcuni interessi privati, a discapito dell’interesse pubblico.
In tale, peraltro, non creduta ipotesi, rafforzandosi ciò che emerge dall’impianto accusatorio di cui all’Ordinanza del GIP del Tribunale di Roma dell’11 giugno scorso, in cui si parla, senza mezzi termini, di “asservimento del procedimento amministrativo all’interesse privato”.
Ribadisco, altresì, come le valutazioni pesantemente negative contenute nella Relazione preliminare del Politecnico di cui si è avuta notizia corrispondono a quelle già formulate dai competenti Uffici tecnici in sede di Conferenza di servizi decisoria
Infine, l’eventuale mancata pubblicazione da parte del Comune delle Relazioni in parola o il diniego illegittimo all’accesso ad esse esporrebbero, a mio parere, lo stesso Comune, nelle persone del Sindaco pro tempore e degli altri Pubblici Ufficiali responsabili del suddetto Comune, ad esposti/denuncia per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, comma 1, CP.
Avv. Massimo Rossetti
Fonti di riferimento:
“Il nuovo volto della trasparenza amministrativa” di Rita Maiolo in Rivista di Diritto e Giurisprudenza commentata, n. 3/ 2014, pagg. 108-122;
“Schema linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.Lgs.33/2013”, Documento in consultazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it)
A questo punto, passo doverosamente la parola al testo di Luciano Belli Laura
A Tor di Valle, arriverà l’ennesima ‘na nova mandrakata?
di Luciano Belli Laura
Ieri, la stampa mainframe evidenziava il “giallo” del parere secretato, concludendo che il “parere” pervenuto il 31 gennaio dal Politecnico di Torino non fosse ancora stato letto e, pertanto, che la lettura dovesse avvenire solo alla presenza del Sindaco, in un giorno imprecisato della settimana entrante.
Oggi, 4 febbraio, “il Tempo” ha svelato quanto disposto dal Direttore Generale del Comune Franco Giampaoletti, affinché l’odierna Commissione Trasparenza dedicata alla relazione definitiva del Politecnico di Torino sulla mobilità pubblica e privata del progetto Stadio della Roma di Tor di Valle debba andare deserta[2] … lo scoop si conclude evidenziando addirittura un conflitto tra poteri in Campidoglio, laddove Fernando M. Magliaro sostiene: «C’era una volta il Movimento dello streaming, della trasparenza e dell’onestà-tà-tà, dei cartelli in Aula Giulio Cesare, delle contestazioni fatte con la gente in Aula. Ora c’è la cancelleria segreta, senza Bismarck, però. Ci sono le sedute del Consiglio comunale dove non viene ammesso il pubblico, e, adesso, anche delle Commissioni boicottate. Legittimo chiedersi: è davvero così tragica la relazione di Torino da richiedere di armare tutta questa cagnara ponendo in discussione le regole fondamentali del funzionamento della democrazia elettiva?».
Abbiamo sempre sostenuto che dal POLI TO non potesse arivare un “parere” idoneo a far procedere o meno l’Amministrazione Capitolina nell’iter (o procedimento) che adesso le compete, giacché adesso dovrebbe essere chiaro che le MODIFICHE PROGETTUALI (riproposizione ad es. del Ponte di Traiano), eventualmente introdotte nel “progetto“, lo renderebbero comunque non approvabile dall’Amministrazione procedente sul “progetto” (ch’è la Regione), né nulla avrebbe a che fare con la VARIANTE URBANISTICA, che non deve arrivare in Assemblea Capitolina, poiché se arrivasse, sarebbe per colpa indelebile di Virginia Raggi! … Con sommo gaudio del “satrapo” presidente di Regione che, pilatescamente, ha congegnato la rete nella quale ora cadrebbe lo “ingenuo” Sindaco.
Da sempre, infatti, abbiamo ritenuto che Civita-Zinga abbiano IMBUCATO(come si dice in romanesco per chi s’intrufola ad una festa alla quale non sia invitato) nel procedimento d’approvazione del “progetto” il procedimento di definizione della “Variante Urbanistica“. O viceversa, cioè imbucando la procedura di variante urbanistica nella procedura di modifiche progettuali da farsi onde arrivare all’eventuale approvazione del “progetto”. E da sempre abbiamo ritenuto l’azione suddetta esser stata escogitata da un satrapo e contemporaneamente messa in atto da un Ponzio Pilato.E, così, da tempo abbiamo ritenuto che la Regione avesse passato la patata calda al Comune … ch’era tuttavia consenziente a riceverla.
E già, consenziente al cento per cento! Visto che ha permesso che il “progetto da adeguare e NON adeguato” dal Proponente, come disposto dalla Regione fin dal 25 gennaio 2018, fosse pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale, in quanto “variante urbanistica” al Piano Regolatore vigente … compiendo una nuova mandrakata.
Va da sé che sia risultato necessario presentare, nel pubblico interesse, una serie di “osservazioni” argomentanti la NON PROCEDIBILITÀ della Variante Urbanistica, impropriamente ed erroneamente adottata dalla Regione con Determina G18433 e poi maldestramente pubblicata – con cento file compressi raffiguranti il “progetto da adeguare e non adeguato” – in Comune con la responsabilità procedimentale dell’arch. Esposito.
Pochi giorni fa, il giornalista de il Tempo ha poi intervistato il responsabile del Dipartimento PAU dell’assessorato all’urbanistica, il quale ha svelato di voler controdedurre alle suddette “osservazioni” rigettandole, onde portare all’approvazione dell’Assemblea Capitolina la mandrakata adottata in Regione pubblicata in Comune, rendendo così evidente, ancora una volta, che la mandrakata consista nel considerare un ronzino (“progetto” da adeguare e giammai adeguato), come un caval di razza, (“Variante al P.R.G. vigente”), da approvare però alla chetichella, con la “Convenzione” atta a realizzare delle opere progettate e mai approvate[3].
Una mandrakata all’ennesima potenza! Che non deve assolutamente andare in porto, così come pare architettato negli uffici dell’assessorato all’urbanistica, ovvero così come il delegato dal Sindaco Raggi a gestire l’urbanistica di Roma pare voler fare, esplicitandola alla fine della suddetta chiacchierata tra intervistatore ed assessore:
- Ferdinando Magliaro: «A che punto sono le trattative per variante e convenzione urbanistica? Tempistiche?»
- Luca Montuori:«Abbiamo continuato a lavorare, anche in contraddittorio con i nostri interlocutori, ai testi di variante e convenzione urbanistica, quest’ultima particolarmente complessa perché mette insieme Enti diversi – Comune, Regione per la Roma-Lido e Città Metropolitana per la via del Mare/Ostiense. Dopo il voto in Consiglio comunale, c’è da fare l’adeguamento delle carte progettuali delle opere di interesse pubblico che vanno a gara europea da fare prima della firma della Convenzione. Tutto poi andrà in Regione la cui determina, che non dipende dal Comune, costituisce il titolo edilizio. Quindi, gare europee per le opere pubbliche e, se tutto fila liscio, entro l’anno possiamo avere la prima pietra. Tempistica che non può tener conto degli eventuali ricorsi sulle gare europee».
Orbene, se il giornalista può non sapere che il lemma trattative non possa essere utilizzato per definire la variante urbanistica, ma solo ed eventualmente per definire la “convenzione” per realizzare opere d’un “progetto” approvato, l’architetto-professore dovrebbe sapere che non si lavora in contraddittorio con interlocutori privati per definire il testo (sic!) della variante urbanistica. E costui non può ignorare che l’adeguamento delle carte progettuali doveva essere fatto PRIMA della loro pubblicazione, in quanto variante urbanistica. Dal resoconto dell’incontro dei rappresentanti dell’Osservatorio TdV con Luca Montuori, alla presenza di Cinzia Esposito (responsabile della pubblicazione del “progetto” in quanto “variante urbanistica“) emerge financo che la colossale disparità di condotta procedimentale sulla variante urbanistica imposta dalla Regione, poi attuata ed ora prevista dal Comune, non sia ascrivibile a mera ignoranza.
Infatti:
- La Regione invita il Proponente a trasmettere il progetto definitivo assentito in CdS ed adeguato alle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni richieste dagli Enti e contenute negli atti, a Roma Capitale che provvederà alla pubblicazione all’Albo dell’intero progetto, onde completare la procedura di Variante Urbanistica semplicemente adottata in Conferenza di Servizi[4].
- Roma Capitale ammette la pubblicazione come Variante Urbanistica del progetto non adeguato e lascia intendere che, “solo dopo l’approvazione di Variante Urbanistica” con Convenzione, Atti d’Obbligo, Protocolli, ecc., il Proponente “aggiornerà disegni e documentazione di Progetto”[5].
[1] http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2019/01/30/stadio-tor-di-valle-importanti-aggiornamenti/
[2] http://fmmagliaro.blogspot.com/2019/02/stadio-diktat-dellamministrazione-raggi.html
[3] http://fmmagliaro.blogspot.com/2019/01/stdio-montuori-ass-urbanistica-entro.html
[4] http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/wp-content/uploads/sites/7/NOTA-PRESIDENTE-CDS-REGLAZIO.REGISTRO-UFFICIALE.2018.0043659.pdf
[5] http://www.lecronachelucane.it/2019/02/02/stadio-della-a-s-roma-a-tor-di-valle/
Caro Ettore, carissimi tutti, così bravi in aspetti legali! Ma se un bottone ha una circonferenza maggiore dell’asola quale merletto sulla camicia potrà mai risolvere la situazione? Quale segretazione potrebbe mai salvare quindi dal naufragio tutto il “business district” di Tor di Valle, quando i “numeri” dello “Studio Eurnova” non avrebbero potuto neppure essere cambiati, quindi – ponti o non ponti – strade tutte all’intorno già sature! Consiglio alla Raggi di leggere il bollettino giornaliero dei guai sulle vie del Mare, Ostiense, Pontina, GRA, Colombo, Aut. Fiumicino, eppoi la Variante urbanistica che chiederà di fare al PRG riguarderà un Nuovo Piano delle Infrastrutture su ferro e viario di area vasta per Roma che sgravi il GRA di parte delle sue attuali funzioni. Ribadisco, nelle condizioni attuali dei luoghi, a meno che non si pensi di trasformare la Roma – Lido in ferrovia per il trasporto di merci (?) abbandonando a se stesso un intero quartiere di Roma (?) spazio per mezzi su strada ed aprire cantieri non ce ne è! Provare a viaggiare oggi a bordo di un camion carico da Monterotondo a Tor di Valle per capirne le difficoltà..
Per quanto mi riguarda io rimango in attesa rifacendomi a ciò che fece i famosissimo PM “d’assalto” G. Amendola ai tempi del Sindaco Signorello: ove mai, …. querela per attentato alla salute pubblica! = blocchi della circolazione, emissioni, ecc. ecc.!
Proprio questa modalità ormai consolidata, di anteporre l’operazione finanziaria alla qualità e all’opportunità del manufatto, dell’opera, ha prodotto un’estetica che si offre come esito ultimo di quel processo. Che è processo speculativo/fondiario/finanziario, non altro, con la faccia e i corpi deformi che si vedono in giro, opere tese al coronamento di un’operazione economica vantaggiosa per chi la finanzia. Dopo, chi s’e’ visto s’e’ visto e non potrebbe essere altrimenti.
…si potrebbe definire “l’estetica del monopolismo delle banche nei centri urbani”.
infatti!!!
Si ma ti chiedo : proprio perché frutto del suo tempo, non abbiamo altra strada che cambiare “tempo” ? Prima di proporre un’” altra Architettura” ? Non vedo mediazioni possibili, proprio perché viviamo ancora e di più nel “ tempo “ del monopolio.
…e leggendo l’ultimo libro di Mariana Mazzucato “Il valore di tutto”, viene in effetti da pensare che il cambiamento di paradigma economico sia prioritario per formulare coseguenzialmete migliori modi di costruire le città e di abitarci. Altrimenti la “struttura” economica dentro la quale essi si svolgono risulta essere sempre l’attuale, solita gabbia, che non consente soluzioni se non quelle che vediamo. A cominciare dai meccanismi della rendita fondiaria, urbana e finanziaria; a cominciare.