Tor di Valle – chiarimenti su corruzione traffico illecito di influenze

Rendering dello Stadio a Tor di Valle

Ricevo e pubblico molto volentieri il preziosissimo – l’ennesimo – contributo dell’avvocato Massimo Rossetti il quale, citando un testo di Raffaele Cantone, chiarisce in maniera inequivocabile le ragioni per e quali, nel procedimento amministrativo per il “Business Center con annesso Stadio a Tor di Valle”, i reati di “corruzione e di traffico illecito di influenze” debbano ritenersi estremamente influenti sulla eventuale illegittimità, dell’intero iter approvativo … un chiarimento molto più che opportuno, vista l’ostinazione di vari personaggi, politici e non, a considerarli “ininfluenti”.

L’8 marzo, pubblicando un altro prezioso testo dell’avvocato Rossetti, avevo già espresso le mie perplessità sull’atteggiamento “bipolare” degli amministratori capitolini nel processo a Lanzalone[1], oggi questo contributo dell’avvocato tacita ogni dubbio sugli eventuali ruoli di “persecutore” e “vittima” di questa squallida vicenda.

Tor di Valle: asservimento delle funzioni e atti contrari ai doveri d’ufficio

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

Molti, a vario titolo, in vari modi e forme, hanno tentato e tentano di far credere che l’indagine penale e il processo e i processi, già in corso o che presumibilmente si terranno a breve, aventi ad oggetto ipotesi di reato, quali quelli di corruzione e di traffico illecito di influenze, relativamente al procedimento amministrativo concernente il Progetto Tor di Valle, non abbiano alcuna influenza, ai fini della loro eventuale illegittimità, sugli atti adottati nel suddetto ambito.

Più volte, in miei precedenti scritti ho tentato di spiegare e motivare le ragioni della infondatezza di tali tesi.

Ad autorevole conforto e sostegno di quanto ho sempre sostenuto e sostengo, ora, in questa sede, riporto, di seguito, alcuni illuminanti brani tratti dal libro “Corruzione e Anticorruzione. Dieci Lezioni” di Raffaele Cantone, illustre Magistrato e Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e di Enrico Carloni, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia, Serie Bianca Feltrinelli Editore, 2018.

«Come in tutti i contratti, anche nella corruzione chi paga lo fa per ottenere qualcosa in cambio … Era, infatti, emersa più volte dalle indagini la figura del funzionario a libro paga (o asservito o a disposizione), cioè colui che si pone al servizio di un soggetto esterno all’amministrazione, ottenendo un vantaggio, spesso continuativo (una sorta di stipendio), a prescindere dal compimento di uno specifico atto, ma manifestando una generica disponibilità ad assecondare eventuali richieste. Per punire questa forma di corruzione e semplificare il sistema dei reati, la Legge Severino ha riscritto integralmente la norma che puniva la corruzione impropria e introdotto al suo posto la corruzione per l’esercizio delle funzioni. Con questa nuova incriminazione l’oggetto del reato non è più l’atto ma l’esercizio delle funzioni o dei poteri, ovvero l’insieme delle prerogative del funzionario pubblico … Nel concetto di atto contrario sono ricomprese, in primo luogo, l’assunzione di un atto che si aveva l’obbligo di compiere o la sua adozione oltre i tempi previsti dalla legge … Vi rientrano anche l’adozione di un atto formalmente legittimo cioè rispettoso delle norme, ma finalizzato a favorire o danneggiare unicamente una parte … o, anche, quei comportamenti che, pur non traducendosi in un atto formale, determinano conseguenze per l’amministrazione. … Il codice, invece, perché sia configurato il reato in esame (ndr. di corruzione), ritiene sufficiente che la contropartita consista in una utilità, parola che indica, secondo la giurisprudenza, vantaggi patrimoniali o non patrimoniali, idonei a soddisfare un bisogno umano o consistenti in una cosa o in un servizio. … Inoltre, anche qui certamente in contrasto con quanto probabilmente molti ritengono, perché sia commesso un fatto di corruzione (tecnicamente sia consumato) non è affatto necessario il conseguimento del profitto illecito da parte del corrotto, ma basta la sola accettazione della promessa, che fra l’altro può riguardare una utilità da dare anche a terzi (ad esempio posti di lavoro ad un congiunto del corrotto o denaro versato ai suoi amici e sodali). La ragione di questa scelta legislativa è chiara: con l’accettazione della promessa di una retribuzione il soggetto che riveste una funzione pubblica ha già violato il suo dovere di fedeltà alle istituzioni! … Ben diversa dalla forma classica di tipo episodico, è quella, emersa soprattutto negli ultimi anni, che possiamo definire corruzione organizzata, che presenta una situazione più complessa e variegata, in cui il pagamento del pubblico funzionario è un (quasi sistematico) criterio di conduzione di affari o di attività economiche ed imprenditoriali. Essa presuppone l’esistenza di una sorta di struttura che fornisce ai suoi adepti veri e propri servizi, quali la soluzione di problemi burocratici e amministrativi o l’acquisizione di occasioni di lavoro soprattutto nel settore degli appalti, contando su referenti presenti in vari contesti, in particolare nell’amministrazione pubblica. … Il contesto amministrativo di riferimento potrà anche essere caratterizzato dal pieno rispetto delle regole formali e gli atti amministrativi redatti, almeno nei loro aspetti estrinseci, potranno apparire corretti e legittimi, anche se costruiti proprio per favorire qualcuno… I funzionari pubblici e i corruttori non appaiono più parti contrapposte, ma protagonisti di un unico progetto che, fra l’altro, assume spesso i caratteri di un programma indeterminato e seriale di attività illecite. Una caratteristica ulteriore di questa forma di nuova corruzione è che quasi mai la tangente viene versata direttamente dal soggetto che ha interesse all’atto amministrativo. Dell’incombenza si occupano i cosiddetti faccendieri o facilitatori, che fanno da intermediari tenendo i rapporti con il pubblico funzionario, remunerato non necessariamente (solo) con somme di denaro, ma spesso (anche) con promesse di incarichi, consulenze, avanzamenti di carriera o posti di lavoro per i familiari[2]”.

Come si può, dunque, constatare, i brani sopra riportati configurano un affresco complessivo in cui si rispecchia pienamente la vicenda Tor di Valle.

Un affresco da cui emerge, in particolare, come l’asservimento delle funzioni e di atti pubblici ad interessi privati, a prescindere dalla loro, pur formale ed apparente, legittimità, ne comporta l’illegittimità, poiché finalizzati, per l’appunto, a favorire, come nella fattispecie, la parte privata.

Ribadisco, pertanto, come sia più che giustificata, anzi doverosa, la richiesta formulata da Federsupporter e da altri al Comune di Roma ed alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di sospensione cautelare temporanea in autotutela degli atti e dell’iter procedimentale relativi al Progetto Tor di Valle[3].

Ciò in attesa degli esiti dei processi, in corso o di prossima celebrazione, che dovranno verificare ed accertare se, effettivamente, i reati ascritti siano stati commessi: accertamento che, se positivo, avrebbe la conseguenza di determinare l’illegittimità del procedimento e degli atti de quibus, compresi gli atti ad essi presupposti e da essi derivati.

Quanto sopra, fermo restando il rispetto del principio costituzionale (art. 27 Costituzione) di presunzione di innocenza fino ad eventuale condanna definitiva.

Una sospensione, quindi, quella richiesta, dettata – imposta – non solo dall’osservanza di elementari doveri giuridici, ma anche dal buon senso comune, meno che, però, evidentemente, per un imperturbabile e disinvolto Assessore allo Sport del Comune di Roma, il quale, in una recente intervista all’emittente radiotelevisiva, “Radioradio”, ha dichiarato che “I segnali sono positivi” e che “entro l’estate è attesa l’approvazione della variante urbanistica e la stesura della convenzione”[4].

Avv. Massimo Rossetti


[1] http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2019/03/08/me-myself-and-virginia-tor-di-valle-e-un-cinema/

[2]Corruzione e Anticorruzione. Dieci Lezioni” di Raffaele Cantone, Serie Bianca, Feltrinelli. Pagg. da 48 a 62

[3] http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/10/20/stadio-a-tor-di-valle-grazie-a-federsupporter-partono-finalmente-le-diffide/

[4] https://siamolaroma.it/2019/03/19/la-gazzetta-dello-sport-frongia-stadio-giallorosso-tutto-procede/

2 pensieri su “Tor di Valle – chiarimenti su corruzione traffico illecito di influenze

  1. Sarebbe infatti paradossale che un procedimento o una procedura che non rispondano al dispositivo normativo, diano alla luce il manufatto oggetto delle medesime.

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