La mistificazione della realtà e la realtà dei fatti su Tor Di Valle

Dopo lo scoperchiamento del Vaso di Pandora, mentre la Magistratura sta svolgendo bene il suo lavoro, mentre si iniziano ad incrinare le certezze di regolarità che avevano animato alcuni paladini dello “stadiofattobene”, siamo ancora costretti a leggere ed ascoltare le false dichiarazioni degli ultimi irriducibili e dei pennivendoli al loro servizio che, mistificando la realtà, sembrano non vedere l’ora di entrare a far parte del lungo elenco dei personaggi oggetto d’indagine!

Raccolgo quindi la richiesta di Luciano Belli Laura, pubblicando le sue riflessioni odierne, con la speranza che anche questi irriducibili bugiardi possano capire quanto possa risultare controproducente l’accontentarsi del consenso dei fessi … molto presto, infatti, la magistratura potrebbe riservar loro amare sorprese!

A distanza di un anno, la seconda sconcertante decisione di Roma Capitale nel Procedimento sullo Stadio per la A.S. Roma a Tor di Valle (Luciano Belli Laura)

Esattamente il 12 aprile 2018, il Comune di Roma diede malamente corso alla prima decisione, contraria alla decenza, presa il 5 aprile 2017 dalla Regione Lazio … Credo serva parlarne ancora per capire cosa fare oggi, dopo quanto svelato nelle recenti inchieste della Magistratura.

Come si è detto, dunque, a cura dell’arch. Cinzia Esposito del Dipartimento P.A.U. dell’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori, lo scorso anno Roma Capitale diede corso alla “pubblicazione” di manifesti confusionari sin dal titolo: “Stadio della Roma in località Tor di Valle” e “Adozione della Variante al Piano Regolatore Generale”.

Manifesto 1
Manifesto 2

Dal contenuto di quei manifesti era già ben chiaro che dalle parti del Campidoglio avessero preso “lucciole per lanterne”: le prime due frasi, infatti, richiamano sia la DAC 132/2014 (di Marino) sia la DAC 32/2017 (di Raggi) che, a ben vedere, non hanno alcuna attinenza con la “Variante al PRG”!

Quelle Delibere dell’Assemblea Capitolina, infatti, si riferiscono esclusivamente al riconoscimento e/o alla conferma dello “interesse pubblico” che si ritenne d’elargire prima allo “studio di fattibilità, quadro B” e poi al “progetto adeguato” di “BUSINESS PARK ed affini con annesso stadio”. Vale a dire, a degli “step” iniziali nel procedimento relativo al “progetto”, non riguardanti direttamente procedure di “Variante al Piano Regolatore”.

Confusione reiterata nel sesto capoverso che recita: “il progetto integrato ed adeguato così come approvato con Determinazione della Regione Lazio n. G18433 del 22.12.2017 che al suo interno comporta variante urbanistica, sarà pubblicato …”, laddove (intenzionalmente?) si confonde identificano  “progetto” e “Variante al PRG” e si afferma impropriamente (intenzionalmente?) che il “progetto” risulti “approvato” dall’Amministrazione procedente, mentre, in realtà, la Regione ha manifestato un semplice “assenso con prescrizioni” … peraltro talmente rilevanti nel numero e nella possibilità d’ottemperanza (ben 46 pagine) che il Consiglio di Stato arriva a ritenere un simile “assenso” equiparabile a “diniego”!!!

Questa intenzionalità a far mirare il dito anziché la luna compare anche nella settima ed ultima frase dove, in maniera assolutamente falsa e tendenziosa, si afferma che: “gli elaborati progettuali trasmessi dal soggetto proponente e approvati con Determinazione della Regione Lazio n. G18433 del 22.12.2017 …

La falsità assoluta di questa affermazione risiede nel fatto che Roma Capitale:

  1. Non poteva non sapere che il “progetto” potesse approvarsi soltanto tramite Delibera della Giunta Regionale e che tale “approvazione” ci sarebbe stata solo ed esclusivamente se fosse stata completata la procedura di “Variante urbanistica al P.R.G.” e il Proponente avesse fatto l’adeguamento del “progetto” alle prescrizioni espresse nella Determinazione citata;
  2. Doveva considerare che la Regione aveva imposto al Proponente (Eurnova srl di Luca Parnasi) l’adeguamento del “progetto” giammai approvato, prima della sua trasmissione a Roma Capitale, onde essere pubblicato in quanto “Variante ala PRG”; ragion per cui il Campidoglio avrebbe dovuto/potuto “pubblicare” gli “elaborati progettuali” solo se adeguati alle prescrizioni ed ottemperanze indicate dalla Pisana.

A quel punto, constatando che gli elaborati progettuali non fossero stati adeguati alle prescrizioni dell’Amministrazione procedente sul “progetto”, l’Amministrazione procedente sulla “Variante al PRG” si vide presentare delle “Osservazioni” argomentanti la NON PROCEDIBILITA nell’iter di definizione della variazione dello Strumento Urbanistico vigente, semplicemente mirante a raddoppiare la capacità insediativa permessa a Tor di Valle dal vigente PRG.

Orbene, pur comprendendo le ragioni per cui, un anno fa, si confuse “choux et charottes”, ci pare davvero inverosimile che si possa sostenere che la “approvazione” d’una “Variante al PRG” (cioè, la poire) sia addirittura un ATTO DOVUTO da chi abbia iniziato a muovere i primi passi nella procedura d’approvazione d’un “progetto” (cioè, la pomme), considerando di mero “interesse pubblico” (cioè, apple) un semplice progetto di “Business Stadio ed affini con annesso stadio” che, giammai, potrà avere il “Titolo Abilitativo” od il “Permesso di costruire” o la “Concessione” o la “Autorizzazione” od il “Nulla Osta” necessario a realizzare opere considerabili di “pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità” (cioè, orange) solo in caso di approvazione!

A questo punto, quando i Magistrati inquirenti sulla “vendita della funzione” di Pubblico Ufficiale, intercettano la conversazione tra DE VITO M. e MEZZACAPO C. nella quale si dice: «Loro comprano e dicono…io ti pagherò questa cifra quando c’è l’evento urbanistico, (…).» non possono che confermare quanto già denunciato dal compianto Ferdinando Imposimato quale “scopo della compravendita” dei terreni a Tor di Valle:

  1. Trasferimento immediato della disponibilità connessa alla proprietà, dopo il semplice versamento d’una quota minima;
  2. Saldo del corrispettivo pattuito da erogare non al rogito, come normalmente avviene, ma solo alla stipula della “Convenzione Urbanistica“;
  3. Risoluzione del contratto senza alcun limite di tempo, quindi non più come stabilito in precedenza entro il 31 dicembre del 2015, ma a tempo indeterminato o senza scadenza. Purché lo “EVENTO URBANISTICO” venga esplicitato, ovvero, con la approvazione in Consiglio Comunale di Roma Capitale sia della “Variante al PRG” sia della “Convenzione”, onde ricavare, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera progettata, la PLUSVALENZA idonea a coprire i debiti contratti con istituti di credito! Che, a questo punto, si configurano come i “mandanti” del TORDIVALLECCIDIO e di tutto il resto (Mercati Generali, ex Fiera di Roma, ecc.) perseguito da costruttori, immobiliaristi e bancarottieri.

Appare assurdo quindi che, dopo aver appreso che «Nel corso delle attività siano state ricostruite una serie di operazioni delittuose realizzate nell’ambito di un unico programma dai componenti del sodalizio investigato e finalizzate all’ottenimento di provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione sia del Nuovo Stadio della Roma sia di altri progetti imprenditoriali che la compagine riferibile ai vertici del sodalizio aveva in corso di trattazione sviluppo o pianificazione», l’attuale Presidente dell’Assemblea Capitolina Enrico Stefàno (sostituto di Marcello De Vito, finito in galera) si permette di affermare, tramite una trasmissione radiofonica: «Rispetteremo i tempi che ci siamo dati per l’approvazione degli atti. La variante urbanistica? È un nostro dovere votarla» … il tutto dopo che i Consiglieri Cristina Grancio e Stefano Fassina avevano proposto di discutere e/o votare la proposta di DAC per l’ANNULLAMENTO o la REVOCA della DAC n. 32 del 14 giugno 2017, prima nei Municipi e poi in Campidoglio, mentre altri si erano limitati a chiedere la SOSPENSIONE cautelare dei procedimenti in atto sia in Regione che in Campidoglio, vale a dire mantenere tutto in sospeso, sino a quando la Giustizia non avrà accertato se, per essere stati in qualche modo finalizzati ad interessi privati, possano risultare nulli i seguenti procedimenti:

  1. Per l’approvazione del “progetto” di stadio a Tor di Valle; un procedimento ai sensi della legge 147/2013, che giace alla Regione Lazio fin dal 12 settembre 2016 e che s’è arrestato il 22 dicembre 2017 con determinazione di Chiusura della Conferenza di Servizi decisoria manifestante un mero “assenso con prescrizioni“, equivalente a “diniego” del progetto definitivo;
  2. Per la definizione della “Variante al PRG“, considerata prodromica alla definizione dei procedimenti V.I.A. e V.A.S. che, a loro volta, sono propedeutici alla chiusura del procedimento sul “progetto“; un procedimento ai sensi della legge 1150/1942 ed ai sensi del comma 2-bis, art. 62, Legge 96/2017 che giace in Campidoglio in attesa d’eventuale approvazione di ciò che erroneamente ha avuto:

a) adozione fuori dal Consiglio Comunale;

b) nessuna ri-adozione in Assemblea Capitolina;

c) pubblicazione all’Albo comunale in veste di “Variante al PRG“, sebbene si trattasse di semplice “progetto da adeguare ma NON adeguato”;

d) osservazioni da parte di cittadini e dei Comitati ed Associazioni, accompagnate da puntuale ed argomentata invocazione di non procedibilità;

e) nessuna, fino ad oggi, controdeduzione da parte del Comune.

Arrivati a questo punto, precisando che la legge non prescrive alcun tempo per le “controdeduzioni” alle “osservazioni”, la “approvazione” in Consiglio Comunale della “Variante al PRG” non ha alcun vincolo temporale, sicché diviene impossibile comprendere perché mai Enrico Stefano possa affermare: “rispetteremo i tempi che ci siamo dati per l’approvazione degli atti” e, ancor meno, è possibile comprendere in base a quale principio il Presidente dell’Assemblea Capitolina possa sostenere essere “nostro dovere” votare la “Variante al PRG” quando, soltanto i “pennivendoli” dei giornali sportivi possono arrivare ad accreditare questa fandonia megagalattica che, urbi et orbi, farebbe schiantar dalle risate chi conosca il diritto amministrativo e le procedure urbanistiche da seguire in casi come questo, vale a dire chi conosca i “pilastri” che reggono una Pubblica Amministrazione, non condizionata da inurbani (o maleducati) tifosi e da orbi (od ipovedenti) fan de UnoStadioFattoBene.

Rendering della versione con grattacieli del “business park con annesso stadio”
Rendering della versione senza grattacieli del “business park con annesso stadio”

2 pensieri su “La mistificazione della realtà e la realtà dei fatti su Tor Di Valle

  1. L’interesse privato si mangia quello pubblico e lo fa “comprando” cioè “pagando” coloro che dovrebbero rappresentarlo e difenderlo, chiunque stia lungo la catena delle procedure e al vertice degli apparati pubblici; da qui alla “crisi della democrazia” è un attimo e il primo cardine che salta è il rispetto degli impegni elettorali, il secondo è il voto elettorale in se con la volontà degli elettori incorporata. Bel risultato signori eletti dal “popolo” !
    È una storia che viene da lontano ma adesso siamo in una fase parossistica che da’ la misura della forza distruttiva del Capitale privato, se lasciato agire indisturbato, che alla fine divorerà se stesso (con tutti noi dentro).

  2. …aggiungo solo che i soggetti preposti alla cura e lo sviluppo del pubblico interesse, oltre allo Stato sono anche (e soprattutto) le Regioni, gli Enti Locali e via discorrendo. La cura che essi hanno riservato al pubblico interesse, negli ultimi 30 anni, è stato invece lo sviluppo abnorme degli interessi privati, inducendo la convinzione ormai nota che “il pubblico è un male e il privato è il bene”, certamente vero per l’1% della popolazione, rappresentata, guarda un po’, proprio da quegli stessi soggetti portatori di grandi interessi privati. I quali hanno, nel corso del tempo, dato vita a un’estetica architettonica e urbana oltre che sociale e culturale, ben visibile nelle nostre città e nei comportamenti sociali.

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