Approfondimento sul Con-DONO del supermercato presso il Castello di Barletta

Il Castello di Barletta (foto E.M. Mazzola)

Considerate le risultanze dell’incontro tenutosi questa mattina in diretta Facebook sul profilo del Sindaco di Barletta, Dr. Cosimo Damiano Cannito – incontro fortemente voluto dal sottoscritto e da Italia Nostra – durante il quale sono state svelate molte carte, ho ritenuto utile tornare sulla intricata vicenda del supermercato Lidl presso il fossato del Castello di Barletta della quale avevo scritto qualche giorno fa[1].

https://youtu.be/SkIyc5Ow6cQ

La faccenda, infatti, non riguarda i soli “ultimi arrivati”, riferendomi con questo non solo ai nuovi proprietari ed all’attuale giunta, ma anche e soprattutto a tutte le figure che si sono avvicendate almeno a partire dal 1969, quando i precedenti proprietari avviarono i lavori per il rifacimento delle coperture dei capannoni già presenti.

Nel 1972, infatti, l’allora Soprintendente ai Monumenti e Gallerie della Puglia, arch. Renato Chiaruzzi, a seguito di una segnalazione, ebbe a chiedere spiegazioni al sindaco del tempo, specie in merito alla realizzazione di un nuovo volume, nella parte retrostante dell’area.

Non avendo sortito risposte, la cosa venne sollecitata un mese dopo dal nuovo Soprintendente Reggente, arch. Corrado Bucci Morichi.

Le richieste della Soprintendenza portarono finalmente ad un sopralluogo, effettuato a gennaio del 1973 da un geometra del Comune, evidenziando che, in effetti, risultava esser stato abusivamente realizzato un capannone di m 18 x 45, alto m 5,50 … evidentemente non sufficientemente grande per poter essere notato nei 3 anni trascorsi!

Voglio bonariamente immaginare che Barletta fosse stata colpita da un’epidemia di congiuntivite che aveva ridotto la vista dei suoi cittadini.

A febbraio del 1973, non avendo ricevuto ancora risposte, il Soprintendente tornava a chiedere di fornire urgente riscontro alle richieste precedenti … evidentemente la cosa non era piaciuta.

A questo punto della storia, per poter meglio comprendere il discorso sul vincolo presente sull’area circostante il Castello di Barletta, va sottolineato che, nel corso della riunione della Commissione Provinciale di Bari per la Protezione delle Bellezze Naturali tenutasi il 27 luglio 1972, venne incluso, nell’elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell’art.2 della legge 1497 del 29/06/1939 sulla Protezione delle Bellezze Naturali, “la zona del porto e litorali prospicienti il castello Angioino, sita nell’ambito del territorio comunale di Barletta”.

E’ logico pensare che, chi segnalò nel novembre del 1972 al Soprintendente ai Monumenti e Gallerie della Puglia l’abuso in corso, fosse stato presente alla riunione di luglio o fosse già al corrente delle decisioni prese.

In ogni modo, sebbene il Sindaco avesse emesso un’ordinanza per la “totale demolizione delle opere abusivamente realizzate(…) con l’avvertimento che in caso di inadempienza saranno ordinati i lavori di demolizione da eseguirsi anche in danno e spese di essi proprietari e costruttore intimati”, il 10 marzo si rilevava che nulla fosse ancora cambiato.

Due giorni dopo il Soprintendente, il quale aveva evidentemente a cuore Barletta, sollecitava nuovamente un riscontro alle precedenti comunicazioni.

Il giorno 13, l’avvocato dei proprietari, al fine di evitare l’applicazione dell’Ordinanza comunale, scriveva al Pretore di Barletta “a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità e ammissibilità della predetta ordinanza” chiedendo la nomina di un CTU per verificare i luoghi relazionando in merito a presunte preesistenze che giustificassero la realizzazione dell’enorme capannone abusivo.

Il Pretore, il 20 marzo, nominava il geom. Palumbieri, dandogli tempo fino al 22 aprile per relazionare in merito … la perizia non portò il risultato salvifico sperato dai proprietari delle strutture abusive … senza che però venisse eseguita alcuna demolizione.

Il 14 novembre 1974 veniva finalmente emanato il D.M., pubblicato sulla G.U.339 del 30.12.1974, “DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PORTO E DEI LITORALI PROSPICIENTI IL CASTELLO ANGIOINO, IN COMUNE DI BARLETTA”.

Nel testo, che avrebbe dovuto salvare l’area, si legge:

«(…) esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione Provinciale di Bari per la Protezione delle Bellezze Naturali nell’adunanza del 27 luglio 1972 ha incluso nell’elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell’art.2 della legge sopracitata, la zona del porto e litorali prospicienti il castello Angioino, sita nell’ambito del territorio comunale di Barletta;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti (…)

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l’obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell’immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona del porto di Barletta e litorali prospicienti il Castello Angioino riveste notevole interesse panoramico ed ambientale ed è resa più suggestiva dalla presenza dell’insigne monumento;

Considerato che nella predetta zona esistono numerosi pubblici belvedere dai quali possono godersi le viste del Castello e dell’agglomerato urbano di Barletta;

Decreta:

La zona del porto e litorali prospicienti il castello Angioino sita nel territorio del comune di Barletta ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n°1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Tratto A-B: parte della costa all’altezza del punto di confluenza della litoranea di Ponente con la via Cristoforo Colombo, prosegue lungo la predetta strada fino all’incrocio di Piazza Marina con le mura di San Cataldo;

Tratto B-C: segue le mura di S. Cataldo fino all’incrocio col Viale Regina Elena;

Tratto C-D: dall’incrocio delle mura di S. Cataldo fino all’incrocio col Viale Regina Elena, lungo quest’ultima fino al mare;

Tratto D-A tutta la fascia costiera dal Viale Regina Elena alla via Cristoforo Colombo.

(…)

La Commissione, all’unanimità, delibera di sottoporre a vincolo, a norma dell’art.1, n.3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n.1497, e del regolamento 3 giugno 1940, n.1357, includendola nell’elenco delle bellezze naturali della provincia di Bari, la zona del porto di Barletta e litorali prospicienti il castello Angioino delimitata dalla poligonale di cui all’annessa planimetria con vertici dal punto A al punto D, descritta più specificatamente con i seguenti tratti:

Tratto A-B: parte della costa all’altezza del punto di confluenza della litoranea di Ponente con la via Cristoforo Colombo, prosegue lungo la predetta strada fino all’incrocio di Piazza Marina con le mura di San Cataldo;

Tratto B-C: segue le mura di S. Cataldo fino all’incrocio col Viale Regina Elena;

Tratto C-D: dall’incrocio delle mura di S. Cataldo fino all’incrocio col Viale Regina Elena, lungo quest’ultima fino al mare;

Tratto D-A tutta la fascia costiera dal Viale Regina Elena alla via Cristoforo Colombo».

Il 31 gennaio del 1975 il Soprintendente, arch. Renato Chiaruzzi, scriveva nuovamente al Sindaco di Barletta chiedendo di essere informato se i proprietari dell’abuso edilizio avessero provveduto a demolire le strutture o se, in caso contrario, fosse stata emessa una ordinanza di demolizione d’Ufficio.

Non ricevendo notizie, il Soprintendente scriveva un sollecito a marzo del 1975.

Finalmente, ad aprile, il sindaco comunicava al Soprintendente che, il 12 marzo 1973, risultava sì esser stata emessa l’ordinanza ma, poiché la demolizione non era stata eseguita, i responsabili erano stati denunciati all’A.G.

A questo punto interveniva anche la Regione Puglia, il 13 ottobre 1975, facendo eco al Soprintendente e chiedendo l’abbattimento d’Ufficio dei volumi abusivi.

… Si giungeva così al 19 novembre 1975, quando il Soprintendente, arch. Riccardo Mola, scriveva al Sindaco di Barletta, al Prefetto di Barletta e alla Regione Puglia:

«Si fa riferimento alla questione in oggetto ed alla relativa precorsa corrispondenza.

A seguito di un sopralluogo effettuato da un funzionario tecnico di questo Ufficio, si è potuto verificare il notevole disturbo all’ambiente arrecato dai fabbricati abusivi di cui si tratta, visibili sia dalla strada litoranea sia dai giardini che circondano verso mare la città vecchia, in quanto tali fabbricati costituiscono motivo di grave degradazione ambientale oltre che ostacolo alle libere visuali della zona, in particolare dal Castello.

Per quanto sopra e considerato che l’intera fascia cittadina è stata vincolata con D.M. 14/10/1974 come zona di particolare pregio ambientale, la scrivente prega la S.V. di voler adottare i provvedimenti necessari per eseguire l’ordinanza del 12/3/1973 al fine di troncare questo grave abuso che, comunque, non potrebbe essere altrimenti sanato, dato che la scrivente sin da ora manifesta parere contrario ad ogni eventuale proposta di concessione in sanatoria.

Si resta quindi in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della situazione».

A nulla tuttavia valsero i solleciti dei mesi successivi spediti dalla Soprintendenza, dall’Ufficio Tecnico Erariale e perfino dalla Prefettura di Bari, sicché si giunse, a febbraio del 1977, quando il Sindaco, in risposta all’U.T.E. scrisse una paradossale risposta nella quale sosteneva che:

«Ritenuto che non essendo possibile procedere alla restituzione in pristino o alla demolizione delle opere eseguite in contrasto con la licenza rilasciata, debba applicarsi, in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutazione peraltro eseguita dallo stesso Ufficio Tecnico Erariale come per legge (…)».

Evidentemente la costa, il castello e l’ambiente barlettano era più amato al di fuori dei propri confini che nella stessa Barletta!

Trascorsi gli anni, senza che nemmeno la sanzione pecuniaria venisse riscossa, purtroppo, si giungeva alla grande “legge-vergogna” d’Italia, la Legge 47/85, la prima che consentiva a chiunque avesse sfregiato il nostro territorio, di poter pagare una sanzione e sanare il proprio abuso, perfino su suoi demaniali.

Quella legge era fatta in maniera così sporca che molti abusivisti d’Italia poterono sanare e accatastare immobili non ancora costruiti e vendere gli stessi semplicemente dopo aver pagato le prime, risibili, rate di acconto per l’oblazione e contributo del costo di costruzione.

Di questa norma, ovviamente, beneficiarono anche i proprietari dei volumi di viale Cafiero n°8 a Barletta i quali, il 4 marzo 1986, presentarono l’istanza di condono edilizio n°774.

La corretta lettura dei documenti di quell’istanza – che evidentemente non è stata fatta da chi l’abbia istruita – evidenzia una serie di incongruenze, in primis perché presentata per una destinazione “industriale-artigianale” (cosa che però consentiva ai richiedenti una notevole riduzione della sanzione); poi perché, nel modello 47/85-D allegato alla domanda di sanatoria, nella Sezione Prima – Opera Oggetto di Sanatoria – Notizie Generali riquadro C, relativo ai Vincoli non risulta barrata la casella relativa alla presenza divincoli.

Nel 1990 infatti, il Comune di Barletta trasmetteva agli interessati una “Richiesta documentazione e/o chiarimenti” invitandoli a presentarsi con urgenza presso l’Ufficio Condono Edilizio del Comune, per fornire chiarimenti in merito alle anomalie, dando 30 giorni per la presentazione dei documenti richiesti.

Nonostante la cosa non fosse mai stata chiarita, né esistesse un condono ed un accatastamento comprovante la destinazione d’uso commerciale, il 5 marzo 1998, il sindaco di Barletta – sulla base di quanto dichiarato dagli interessati e certificato dalla ASL – dichiarava“l’immobile Agibile e/o Abitabile per poter svolgere “attività di esposizione e vendita, all’ingrosso, di prodotti per l’igiene e di generi alimentari”;

A peggiorare le cose, nel febbraio del 2000 – diversamente da quanto riportato nelle pratiche e da lui stesso successivamente contestate nel 2005 – l’ex Dirigente del Settore XII – Urbanistica del Comune di Barletta certificava – ovviamente sempre sulla base di quanto dichiarato dagli interessati – “che il locale al piano terra ha destinazione d’uso per attività industriale o artigianale e attività commerciali”.

Questi due documenti – estremamente irregolari – hanno quindi portato gli interessati ad ottenere la sanatoria definitiva … passando per una ulteriore situazione paradossale!

Ai ripetuti solleciti dei richiedenti infatti, il Comune rispondeva chiedendo l’integrazione della documentazione e il pagamento degli importi di oblazione e costo di costruzione, giungendo così a rilasciare, nel 2005, il Permesso di Costruzione in Sanatoria n°521.

Su questo documento, adombrato da tanti dubbi, ce ne sono diversi sui quali riflettere.

Il primo riguarda il “parere sul vincolo paesaggistico”, molto discutibilmente rilasciato.

A causa della normativa più recente in materia di vincoli e condoni infatti, la palla è passata nelle mani dei comuni.

Così, a seguito della Legge Regionale 15.03.96 n°5, Sub delega ai Comuni ex art.32 Legge 28.02.85 per opere realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui all’art.146 – Comma 1 Lettera a) del Decreto legislativo 29.10.99 n°490 il Dirigente del Comune di Barletta, nel 2004, nell’emettere il Decreto 03.04 scrisse: «VISTO il parere dell’esperto paesaggista incaricato con Determinazione del Sottoscritto Dirigente n°2279 dell’11.10.01 espresso in data 24.09.03 che così recita: «trattasi di strutture in ampliamento di attività produttive per opere eseguite prima dell’85. Si esprime parere favorevole per i soli fini paesaggistici», decretò:

«Art.1 Si esprime, per quanto di propria competenza ed ai soli fini paesaggistici ed ambientali, PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell’art.32 della legge 47/85 per il rilascio del permesso in sanatoria richiesto (…) per la realizzazione delle opere descritte in premessa».

Questo Decreto, inviato alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Bari ed alla Regione Puglia “per quanto di rispettiva competenza”, portava quest’ultima a chiedere: «Al fine di consentire a questa Soprintendenza una puntuale verifica di legittimità ex art.154 del decreto legislativo n°42 del 22.01.2004, si invita a voler riformulare una nuova determina dirigenziale congruamente motivata in ordine, non solo alla valutazione di compatibilità paesaggistica con il vincolo imposto con D.M. 14.11.74 (da riportare in copia) ma anche di conformità alle norme tecniche di attuazione del P.U.T.T.».

A seguito della presentazione della documentazione richiesta, a giugno del 2005 il Soprintendente reggente arch. Marcello Benedettelli, evidentemente non a conoscenza di tutta la cospicua documentazione epistolare prodotta tra il 1972 e il 1977 dalla sua stessa Soprintendenza, trasmetteva al Direttore della Ripartizione Territorio Qualità Edilizia di Barletta, alla Regione Puglia e agli interessati, un documento avente per oggetto Esame ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Decreto Legislativo n°42/2001. Titolo I Parte Terza” nel quale si legge:

«In riscontro alla nota, indicata a margine con la quale codesta Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al suddetto Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e alla sub-delega regionale n°5/96, ha trasmesso il provvedimento del 22.04.2004, con relativa documentazione grafica e fotografica riguardante l’abuso edilizio di cui all’oggetto, pervenuto completo a questo Ufficio in 20.04.2005, questa Soprintendenza, preso atto che l‘abuso edilizio è stato perpetrato dalla Ditta sopra indicata e limitatamente alle competenze di cui alla circolare ministeriale n°4054/89, comunica di non aver rilevato, nel progetto in parola, elementi tali da annullare il provvedimento sindacale di cui in epigrafe».

Alla luce di questo scellerato parere, pochi giorni dopo, il Dirigente del Comune di Barletta, arch. Francesco Gianferrini, rilasciava il Permesso di Costruzione in Sanatoria n°521 dove si legge:

«(…) Vista la nota prot. N.4245 del 17.06.05 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia di Bari con la quale è stato confermato il Decreto di Autorizzazione Paesaggistica n°03/04 del Dirigente del Settore Urbanistica. (…) Ritenuto che le opere abusive sono suscettibili di sanatoria in quanto non contrastano con alcuno dei vincoli indicati nell’art.33 della legge 47/85[2]. (…) RILASCIA il permesso di sanatoria(…) per le opere abusive (…) consistenti nella costruzione di capannoni, in ampliamento di altri preesistenti ad uso industriale/artigianale per una superficie utile di mq 1390,09 (…)».

Ironia della sorte gli interessati, tre mesi dopo l’ottenimento dell’agognato – ed irricevibile – condono, ne chiedevano l’annullamento, perché riportava – a loro avviso erroneamente – una destinazione d’uso (industriale/artigianale), chiedendone uno nuovo riportante la destinazione commerciale … chiarendo altresì di “non aver mai prodotto alcunché in 46 anni di attività, ma solo svolto attività commerciale”.

Alla suddetta richiesta, l’ex Dirigente del Comune di Barletta, arch. Francesco Gianferrini, giustamente rispondeva: «(…) il provvedimento di sanatoria rilasciato rispondente alla domanda di condono edilizio presentata e a quanto dichiarato nella stessa, con il conseguente abbattimento delle somme per oblazione e contributo di costruzione, riconosciuto dalla legge e applicato dall’ufficio, per la sanatoria dei manufatti ad uso industriale e/o artigianale.

Peraltro, e non poteva essere altrimenti, poiché anche l’accatastamento degli immobili sanati è rispondente alla destinazione d’uso assentita con il Permesso di Costruire in Sanatoria rilasciato.

La eventuale variazione di destinazione d’uso potrà essere oggetto di apposita richiesta ed eventuale rilascio di titolo edilizio oneroso, fermo restando il provvedimento di sanatoria rilasciato».

Non ottenuta la rettifica del condono, pur continuando a svolgere la propria attività, i proprietari dei volumi di Viale Cafiero n°8, come raccontato nel mio articolo precedente, nel 2017 offrivano l’opportunità al Comune di acquisire la propria area per farne un parco in cambio di una volumetria realizzabile altrove … cessione che, però, non portò a nulla.

Succede così che, nell’aprile del 2018 – colti da amnesia collettiva – i proprietari e il loro legale “scoprono” di avere esercitato la propria attività, per tanti anni, in un immobile con destinazione non idonea a quella svolta … così, presi dallo scrupolo, scrivono al Comune:

«I sottoscritti, dovendo procedere a lavori di ristrutturazione degli immobili de quibus, in data 29 marzo 2018, effettuavano un formale accesso agli atti.

(…).

Sta di fatto che, dalla verifica della documentazione, è emerso che la destinazione d’uso attribuita agli immobili in parola non è in linea a quella richiesta in fase di domanda di condono edilizio e, soprattutto, in assoluta distonia con l’attività esercitata dagli istanti nei medesimi immobili, per un periodo ininterrotto di 46 anni.

(…) Immediatamente dopo il rilascio del suddetto permesso in sanatoria, gli istanti, evidenziavano che lo stesso faceva riferimento erroneamente a capannoni in ampliamento di altri preesistenti ad uso industriale/artigianale.

È proprio detta destinazione – industriale/artigianale – che di fatto contrastava con la domanda di condono presentata, la quale evidentemente aveva la finalità di ottenere una destinazione d’uso commerciale, in coerenza con l’attività da sempre esercitata dai germani (omissis n.d.r.) all’interno di tali immobili, la quale era unicamente di natura commerciale e non già industriale e/o artigianale (la documentazione camerale presentata in uno alla domanda di condono nonché le allegate fotografie afferenti lo stato dei luoghi sono, del resto, emblematiche rispetto a quanto venisse esercitato nei ridetti locali), che faceva sorgere la necessità di richiedere al Comune di Barletta i chiarimenti del caso, ovvero l’annullamento del permesso in sanatoria rilasciato e contestuale concessione di nuovo e corretto permesso.

(…)

Nelle ridette aree gli scriventi hanno sempre commercializzato, all’ingrosso ed al dettaglio, generi alimentari e non, senza produrre alcunché».

Alla luce di quanto sopra veniva quindi chiesto «il riesame della domanda di condono edilizio ed il rilascio di provvedimento in sanatoria ad esso conforme».

Riesame che veniva preso in considerazione dal geom. Antonio Vitobello il quale, evidentemente all’oscuro del diniego all’accoglimento della richiesta di rettifica da parte del dirigente Gianferrini nel 2005, accoglieva per intero le giustificazioni dei richiedenti, aprendo alla nuova possibilità di sanatoria spiegando addirittura che:

«Detto riesame, necessario anche a dare coerenza a tutta l’istruttoria, in conformità all’istanza, alla documentazione allegata e alle certificazioni rilasciate prima della definizione dell’istanza, che si concretizza nella revoca del P.d.C. n°521/05 e nel rilascio di un nuovo permesso e di un nuovo certificato di agibilità».

In questa nuova sanatoria sembra non esserci traccia di pareri paesaggistici, evidentemente prendendo per buoni quelli, molto discutibili, del 2005 … cosa che non ha minimamente considerato che il cambio (presunto) di destinazione d’uso, con l’attività di supermercato, avrebbe comportato un aggravio non indifferente del peso del traffico veicolare: Un supermercato del genere, collocato in una zona dove risulta impossibile recarsi a far la spesa usando le proprie gambe, richiede l’uso delle auto e la presenza di un vasto parcheggio, cosa assolutamente incompatibile con il P.T.P.R., con il vincolo specifico e con le previsioni di realizzazione di un parco!

Alla fine, con buona pace di tutti – o forse no – il 14.12.2018 veniva rilasciato il Permesso di Costruzione in Sanatoria n°39

«(…) per i lavori eseguiti al viale F. Cafiero n°8, consistenti nella realizzazione delle seguenti opere:

  • Opificio produttivo, destinato ad attività commerciale, della superficie utile di mq 3.018,29 con annessa superficie di pertinenza (Ing/pens. + tettoia + deposito) di mq 306,31, ottenuto mediante cambio di destinazione di manufatti preesistenti e il loro ampliamento, distinto in catasto fabbricati al Fg.129, p.lla n°98 sub 3, così come da variazione del 05.11.2018 prot. N°259225;
  • Vani tecnici (cabine elettriche), della superficie utile di mq 14,33 (…)

Alla luce della lunga vicenda esposta, appare chiaro che i pareri paesaggistici rilasciati risultino assolutamente in disaccordo con il monito del Soprintendente Mola:

«(…) troncare questo grave abuso che, comunque, non potrebbe essere altrimenti sanato, dato che la scrivente sin da ora manifesta parere contrario ad ogni eventuale proposta di concessione in sanatoria».

Se fossero state eseguite le ordinanze di demolizione a seguito delle reiterate richieste della Soprintendenza, se ci fosse stata meno superficialità nel rilascio della prima sanatoria e, soprattutto, nel riesame del 2018, o se l’area fosse stata acquisita dal Comune quando venne offerta su un piatto d’argento, forse oggi non staremmo qui a discutere.

Da quello che si è visto in questi giorni possiamo con certezza affermare che, se mai venisse – in nome del rispetto del processo partecipativo – indetto un referendum popolare sulla realizzazione del supermercato LIDL, i cittadini si esprimerebbero con un vero e proprio plebiscito a favore dell’individuazione di un’altra area (già suggerita dall’attuale Sindaco) e per la realizzazione del “parco che non c’è”, cosa per la quale sono già in corso delle petizioni.

PS – paradosso dei paradossi, il 15 marzo 2021, in totale contrasto con quanto stesse succedendo sull’area di Viale Cafiero n°8, Il Comune di Barletta approvava la Delibera 43[3] – “Ambito 3 – Progetto AREA SOTTOSTANTE CASTELLO BARLETTA” per la realizzazione di un parco litoraneo la cui spesa è stimata in € 5.243.938,00 … Evidentemente nel Comune di Barletta, “la mano destra non sa cosa fa quella sinistra”!

Ambito 3 – Progetto AREA SOTTOSTANTE CASTELLO BARLETTA – Stralcio dellaTAV_1/2_IP2

[1] https://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2021/04/18/sulla-vicenda-del-castello-normanno-svevo-angioino-aragonese-lidl-di-barletta/

[2] ART. 33. – (Opere non suscettibili di sanatoria)

Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora, questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

  1. vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
  2. vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
  3. vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
  4. ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno

1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

[3] https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/pianiurb/qa/amb3/areacast21/index.htm

8 pensieri su “Approfondimento sul Con-DONO del supermercato presso il Castello di Barletta

  1. Apprezzabile lavoro che svela quanto di più scellerato sia stato fatto in fanno di questa martoriata città

  2. Mai LEDERE. Diritto Romano. Pur Con Tutti i Permessi Macchiavellici Acquisiti. Quindi Lidl Dietro Front. Sic Semplicità.

  3. La descjzione centellinata nei carteggi della vicen9da sarà ineccepibile,nel contesto passato la dove Barletta non era provincia .Le Utime dlcumentazioni rilasciate sono sul tavolo discutibili.
    Mi domando . perché si parla di questa opera in assoluto contrastata, e non si parla della piu estesa
    Proprietà del deposito carburanti Clasa
    Petroli, perché non si parla. Della demolita stazione Ferroviaria
    Marittima con annesso spazio dei vecchi binari, la concessione di ristorazione esistente attiva .
    Ma quanti milioni di euro ha da spendere il comune di nostri soldi .
    Perche non si parla di quanti operai hanno lavorato per distibuire acqua ITALA ,MONTICCHIO ,
    PERONI ECC.PRR 50 ANNI .
    Pare che la cecità è incarnata in noi
    BARLETTANI.

    1. Si parla solo di questo, perché questo al momento è il problema.
      I problemi che lei segnala sono certamente importanti, ma fare polemica per il solo gusto di farla e allargare il discorso a cose non pertinenti non porta a nulla.
      In questo momento occorre impedire uno scempio e consentire la realizzazione del previsto parco, poi si potrà parlare anche di altro

  4. Paradosso dei paradossi dei paradossi : la mano destra non solo non sa quello che fa la mano sinistra ma addirittura fa il contrario, o meglio disfa ciò che l’altra fa. Poi c’è l’origine del paradosso che consiste nell’aver visto Nicolazzi all’opera come ministro dei lavori pubblici. Poi ci sono gli esiti dei paradossi, che è esattamente ciò che vediamo. Paradossale se non fosse criminale !

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